Cassazione Penale, Ordinanza n. 14068/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva negato la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in sostanza, la valutazione del giudice di sorveglianza sulla mancata concessione della misura alternativa, ma la Corte osserva che le doglianze tendevano a contestare scelte rientranti nella discrezionalità del giudice di merito, e quindi non deducibili in sede di legittimità. La decisione impugnata è ritenuta adeguatamente motivata, con specifico richiamo all'assenza di significative sopravvenienze rispetto a una precedente analoga decisione di rigetto dell'istanza di misura alternativa.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ritiene infatti che le censure investano profili di merito, in particolare la valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza sulla concessione dell'affidamento in prova, e che l'ordinanza impugnata sia congruamente motivata, anche perché richiama l'assenza di apprezzabili elementi nuovi rispetto a un precedente diniego.
Norme richiamate
affidamento in prova al servizio sociale
È richiamata come misura alternativa la cui concessione rientra nella discrezionalità del giudice di sorveglianza; il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito se la decisione è adeguatamente motivata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a rivalutare la discrezionalità del tribunale di sorveglianza nella concessione delle misure alternative alla detenzione, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- Il diniego di una misura alternativa può essere legittimamente fondato sull'assenza di significative sopravvenienze rispetto a un precedente provvedimento sfavorevole, poiché, in tal caso, non emerge un elemento nuovo idoneo a mutare il giudizio di merito.
- Quando il ricorso si risolve nella contestazione di valutazioni di merito non sindacabili in cassazione, il rimedio deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.
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