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Sentenza

Sentenza n. 197/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per esami, a complessivi dieci posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Umbria Codice concorso ISPTECUM10, pubblicata in data 16.1.2026, nella parte in cui prevede che: “ La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 11^ alla 12^ posizione (applicazione del limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)” - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso. e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria finale di merito del concorso in oggetto quale candidata idonea non vincitrice.

Giustizia amministrativa202600135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale regionale del concorso per funzionari ispettori, nella parte in cui limitava gli idonei non vincitori alla fascia compresa tra l’undicesima e la dodicesima posizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificata al diciottesimo posto nella graduatoria umbra relativa a dieci posti, aveva inizialmente acquisito la qualità di idonea in quanto la graduatoria approvata il 9 gennaio 2026 prevedeva idonei fino alla ventiduesima posizione. La successiva graduatoria del 16 gennaio 2026 ha invece limitato gli idonei alle posizioni dall’undicesima alla dodicesima, applicando il limite del 20% previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001. La ricorrente ha dedotto: disparità di trattamento, irragionevolezza, violazione della par condicio competitorum e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, poiché solo per alcune Regioni la graduatoria era stata pubblicata dopo la cessazione della sospensione temporanea della disciplina; violazione del legittimo affidamento e contraddittorietà per la modifica repentina della graduatoria; violazione del favor partecipationis e illogicità manifesta, sostenendo che il concorso nazionale dovesse essere considerato unitariamente e che il regime più favorevole applicato nella maggior parte delle Regioni dovesse estendersi anche all’Umbria. L’amministrazione ha eccepito anche l’incompetenza territoriale del TAR, ritenendo la procedura accentrata presso la sede romana dell’INL.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., poiché, pur essendo il concorso organizzato su base nazionale e fondato su una prova comune, le commissioni operavano distintamente per Regione e le graduatorie producevano effetti regionali autonomi. L’eventuale successivo utilizzo di graduatorie di altre Regioni previsto dalla normativa non modifica tale carattere autonomo. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha escluso che il ritardo nella graduatoria umbra fosse imputabile a negligenza o a una scelta arbitraria della commissione, rilevando che in Umbria, Lazio e Abruzzo si era svolta una prova suppletiva per candidate impossibilitate a partecipare per gravidanza o allattamento, con conseguente legittimo differimento delle operazioni di correzione. La modifica della graduatoria è stata qualificata come correzione in autotutela di un errore materiale relativo alla disciplina applicabile, non come nuova ponderazione degli interessi né come contraddittorietà. È stato escluso un affidamento giuridicamente qualificato, sia per l’esiguo tempo trascorso sia perché il limite del 20% era immediatamente percepibile e previsto dal bando. Il limite temporale previsto dalla disciplina sopravvenuta è stato ritenuto applicabile secondo il suo tenore letterale; trattandosi di disposizione eccezionale, non poteva essere esteso analogicamente alle procedure non ricomprese nelle ipotesi previste. La par condicio tutela l’uniforme applicazione delle regole concorsuali, ma non impone di neutralizzare gli effetti di modifiche normative sopravvenute su procedure regionali strutturalmente distinte. Inoltre, la prima graduatoria non era stata pubblicata sul portale inPA e non aveva determinato l’avvio di chiamate né la formulazione di proposte di assunzione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La procedura in esame, pur organizzata su base nazionale e riferita ad una medesima prova scritta, si caratterizza per una gestione delle prove e degli esiti da parte di Commissioni in modo distinto per ciascuna Regione, ed ha quindi effetti distinti per ciascuna delle Regioni cui si riferiscono i posti messi a concorso.

    La competenza territoriale può radicarsi presso il TAR della Regione cui si riferisce la graduatoria quando la procedura, pur nazionale, è articolata in confronti concorsuali regionali autonomi con effetti distinti.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 11^ alla 12^ posizione (applicazione del limite di cui all'art. 35 comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

    Il limite del 20% degli idonei oltre l’ultimo vincitore si applica alle procedure cui non siano applicabili le specifiche sospensioni legislative.

  • art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, convertito nella l. 69/2025

    Ha introdotto una sospensione dell'applicazione dell'art. 35, comma 5-ter, cit., per le graduatorie approvate nel 2024 e 2025, nonché per i concorsi banditi nel 2025.

    La sospensione costituisce una disciplina eccezionale, riferita alle ipotesi espressamente indicate e soggetta a stretta interpretazione, senza possibilità di applicazione estensiva o analogica.

  • art. 31, comma 3, d.l. 19/2024

    L’Istituto può coprire i posti vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

    La possibilità di utilizzare una graduatoria di altra Regione costituisce utilizzazione di una graduatoria autonoma e non elimina la distinta articolazione regionale della procedura concorsuale.

  • art. 7, comma 2, del bando di concorso

    Prevedeva l’applicazione del limite del 20%.

    La previsione del limite nel bando rendeva il vizio immediatamente percepibile e impediva il consolidamento di un affidamento qualificato sulla più ampia individuazione degli idonei.

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato deciso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Una procedura concorsuale organizzata su base nazionale può essere considerata territorialmente articolata in procedure autonome quando commissioni e graduatorie operano distintamente per ciascuna Regione e producono effetti separati; in tal caso la competenza territoriale si determina in relazione alla graduatoria regionale impugnata.
  • La possibilità normativa di utilizzare, previo interpello e consenso degli interessati, graduatorie di altre Regioni non trasforma le graduatorie regionali in un’unica graduatoria nazionale, trattandosi dell’utilizzazione di graduatorie autonome.
  • Una disciplina legislativa eccezionale che sospende l’applicazione del limite agli idonei previsto per le graduatorie concorsuali è soggetta a stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente a procedure o graduatorie non comprese nelle ipotesi espressamente previste.
  • La par condicio competitorum impone l’uniforme applicazione delle regole della selezione, ma non impone di neutralizzare le conseguenze di sopravvenienze normative diverse su procedure strutturalmente regionali e differenziate, purché la diversa tempistica dipenda da attività amministrative legittime e non arbitrarie.
  • La correzione, in un breve arco temporale, di una graduatoria affetta da errore materiale sull’individuazione della disciplina applicabile non integra una nuova ponderazione degli interessi e non determina un affidamento giuridicamente tutelabile quando il limite corretto era previsto dal bando e immediatamente percepibile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenzaAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaRiparto di giurisdizioneEccesso di potere

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