Cassazione Penale, Sentenza n. 32314/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello denunciando: difetto di specificità delle imputazioni (art. 552 c.p.p.), omessa o insufficiente motivazione di primo grado sulle prove favorevoli alla difesa (art. 125 e 546 c.p.p.), errori di valutazione e motivazione sulle prove e sull'attendibilità dei testi, contestata fittizietà delle cooperative utilizzate, mancata indicazione del patto associativo e dei ruoli nell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), errata applicazione o mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), vizi nelle statuizioni di confisca (art. 578-bis c.p.p.) e questioni relative alla sospensione della prescrizione (art. 157 c.p.). La Suprema Corte ha esaminato tali doglianze nel merito e in punto di ammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In sintesi: sono confermate le pronunce di responsabilità penale nei confronti dei vari imputati per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per più episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché la responsabilità civile di Souad Mochrik e Bilal El Mangar per truffa aggravata ai danni dell'INPS. Sono confermate le condanne con pene variate in appello (tra cui 3 anni e 6 mesi per S. Mochrik e B. El Mangar; 3 anni per S. El Mangar e B. El Moujadi; 2 anni e 1 mese per L. Roccafiorita e T. G. Giacalone; 2 anni per F. Girgenti), la revoca delle circostanze attenuanti generiche, e le statuizioni di confisca già disposte dal Tribunale (per quanto non dedotto in appello il relativo motivo). La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o improprie, ha confermato la valutazione delle prove e della fittizietà delle cooperative sulla base di plurimi indizi convergenti, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere. La Corte ha ritenuto che l'esistenza del patto associativo, la stabile collaborazione e la ripartizione di ruoli siano desumibili da elementi indiziari convergenti (gestione unitaria delle cooperative, spostamenti di appalti, direzione di fatto, svuotamento conti).
art. 552 cod. proc. pen.
Richiesta di specificità dell'imputazione. La Corte ha ritenuto che le contestazioni fossero sufficientemente precise (ruolo degli imputati, società coinvolte, fatture singole con data/numero/importo) e dunque non viziassero il processo.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione relativi a violazione di legge (lett. c) e vizio di motivazione (lett. e)). La Corte ha valutato tali censure come manifestamente infondate o non specifiche; in particolare ha rimarcato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove salvo palesi illogicità.
art. 125 cod. proc. pen.
Prescrive la forma e i requisiti della motivazione della sentenza. La Corte ha ricordato che la carenza di motivazione di primo grado può essere emendata in appello e non costituisce sempre causa automatica di nullità.
art. 546 cod. proc. pen.
Si riferisce ai mezzi di impugnazione e alla motivazione. È richiamato nel contesto delle doglianze sulla mancanza di valutazione delle prove favorevoli alla difesa.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma sulla chiamata in causa di fatti e persone nel dibattimento; la Corte ha osservato che elementi introdotti dalla difesa non possono essere considerati a sorpresa se emergono nella fase istruttoria e possono essere valutati dal giudice.
art. 604 cod. proc. pen.
Elenca i casi tassativi per la nullità della sentenza che obbligano il giudice d'appello a trasmettere gli atti. La Corte ha ricordato che la mancanza di motivazione non rientra fra tali ipotesi che comportano automaticamente la trasmissione al primo grado.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma sulla confisca per equivalente o per sproporzione. La Corte ha confermato l'uso della confisca disposta in primo grado e ha osservato che eventuali censure non sono esaminabili se non impugnate in appello.
art. 157 cod. pen.
Riguarda la sospensione e il decorso della prescrizione in rapporti con l'azione penale. La Corte ha ritenuto ininfluente la contestata sospensione della prescrizione nel caso concreto, per carenza di incidenza pratica.
art. 62-bis cod. pen.
Regola l'effetto dell'incensuratezza sulle circostanze attenuanti. La Corte ha osservato che l'incensuratezza da sola non consegue automaticamente al riconoscimento delle attenuanti generiche e che occorrono elementi favorevoli concreti.
Massime di principio
- La censura di genericità dell'imputazione è difficilmente accolta se l'atto di accusa contiene indicazioni su ruolo degli imputati, enti coinvolti e dati essenziali (società, fatture, importi, periodi).
- L'omessa o parziale motivazione del primo giudice non determina automaticamente nullità: il giudice d'appello può integrare e riformulare la motivazione nell'esercizio della sua cognizione piena.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e delle prove documentali è questione di merito riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la valutazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La fittizietà di società può essere desunta da elementi indiziari concorsuali (sedi inesistenti, gestione di fatto da parte di terzi, frequenti cambi di legali rappresentanti, svuotamenti dei conti, trasferimenti ingiustificati di somme, ripetuti 'passaggi' di manodopera) e tali indizi, se convergenti, legittimano la conclusione del giudice.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche non basta l'incensuratezza: occorrono elementi positivi concreti relativi al comportamento complessivo del reo e alla gravità del fatto; la gravità e la protrazione delle condotte possono escluderle.
- Le impugnazioni sulle misure patrimoniali (confisca) devono essere esercitate nei gradi in cui sono dedotte: questioni non sollevate in appello possono rimanere precluse in cassazione.
- Le doglianze sulla prescrizione e sulla sua sospensione richiedono dimostrare un concreto pregiudizio o effetto pratico; profili meramente formali possono essere ritenuti ininfluenti se non incidono sul maturare della prescrizione.
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