Sentenza n. 338/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive realizzate mediante ampliamento di un’unità immobiliare destinata ad attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione. In appello hanno dedotto, con un unico motivo articolato, omessa, insufficiente e generica motivazione della sentenza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una censura, nonché erronea valutazione dei profili relativi alla notifica dell’ordinanza, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, alla motivazione dell’ordine di demolizione e al decorso del tempo quale fonte di affidamento. Hanno inoltre chiesto una verificazione della situazione dei luoghi. Il CGARS ha preliminarmente rilevato che l’atto di appello riproduceva in larga parte i motivi del ricorso di primo grado, senza distinguere adeguatamente fatto e motivi e senza sviluppare specifiche critiche alla sentenza impugnata, con rischio di motivi intrusi. Ha pertanto limitato l’esame alle censure formulate nella parte dell’appello dedicata alle critiche alla decisione del TAR. Quanto al primo ampliamento, di circa 90 mq, gli appellanti hanno lamentato l’omessa pronuncia sulla mancata notifica dell’ordinanza al soggetto che aveva presentato la domanda di sanatoria, loro dante causa. Quanto al secondo ampliamento, originariamente di circa 150 mq e successivamente ridotto dagli interessati a circa 50 mq, hanno censurato il mancato esame delle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, mediante rinvio a più parti dello stesso. Hanno poi contestato la legittimità dell’ordine di demolizione in assenza di comunicazione di avvio del procedimento e per carenza di motivazione, sostenendo che il lungo tempo trascorso dall’abuso avrebbe generato un affidamento tutelabile e imposto una valutazione concreta dell’interesse pubblico attuale alla demolizione. Infine, hanno contestato l’assorbimento, da parte del TAR, dell’eccezione comunale di tardività del ricorso di primo grado.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il CGARS ha chiarito che la violazione dell’obbligo di indicare distintamente i motivi ai sensi dell’art. 40 c.p.a. può determinare l’inammissibilità delle censure e che, in ogni caso, l’appello deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata: la mera riproposizione dei motivi di primo grado non è sufficiente. La censura relativa all’omessa pronuncia del TAR è stata esaminata nel merito e ritenuta infondata: l’omessa pronuncia su una censura non costituisce un error in procedendo e può essere sanata dal giudice d’appello mediante integrazione della motivazione o decisione sul merito. L’ordine di demolizione può essere notificato all’attuale proprietario catastale, anche se non autore dell’abuso, poiché l’abusività ha natura reale e l’obbligo di rimozione deriva dal rapporto materiale con il manufatto. La censura concernente il secondo ampliamento è stata dichiarata inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., poiché formulata mediante rinvio generico al ricorso di primo grado e senza individuare puntualmente l’errore della sentenza. È stata respinta la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento: l’ordine di demolizione, quale atto vincolato e tipizzato, non richiede normalmente il previo contraddittorio procedimentale, salvo fattispecie di particolare complessità non ravvisata nel caso concreto; è stato comunque richiamato anche l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Sono state respinte le censure di difetto di motivazione, eccesso di potere, travisamento e lesione dell’affidamento: secondo il principio dell’Adunanza plenaria n. 9/2017, l’ordine di demolizione non richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, nemmeno se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, né una comparazione con gli interessi privati, poiché il ripristino della legalità violata costituisce di per sé la ragione dell’intervento e il tempo trascorso non genera un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. È stata infine respinta la censura sull’assorbimento dell’eccezione di tardività, poiché la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza non presuppone l’esame o l’accoglimento di tutte le difese della parte vittoriosa. Nulla è stato disposto sulle spese d’appello per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
Il ricorso deve contenere distintamente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici su cui si fonda; i motivi proposti in violazione di tale prescrizione sono inammissibili.
La mancata indicazione distinta dei motivi, anche per la formazione di motivi intrusi nelle parti dedicate al fatto, può determinare l’inammissibilità delle censure.
art. 38 c.p.a.
La disciplina dell’art. 40 c.p.a. si applica anche al giudizio d’appello in virtù del rinvio interno previsto dall’art. 38.
art. 101, comma 1, c.p.a.
L’appello deve contenere motivi specifici diretti a confutare il decisum di primo grado; è inammissibile la mera riproposizione per relationem dei motivi del primo grado.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il proprietario non responsabile dell’abuso è legittimato passivamente rispetto all’ingiunzione demolitoria; non è necessario accertarne la responsabilità nella realizzazione dell’abuso.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria, di regola, nel procedimento repressivo edilizio volto all’adozione di un ordine di demolizione, trattandosi di attività vincolata il cui esito non sarebbe modificato dalla partecipazione dell’interessato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione procedimentale relativa alla mancata comunicazione di avvio non determina comunque l’annullabilità quando, per la natura vincolata dell’atto, sia evidente che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 l. 241/1990
L’ordine di demolizione non richiede, oltre all’indicazione dell’abuso e del titolo edilizio mancante o difforme, una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una censura non configura un error in procedendo e può essere eliminata dal giudice d’appello mediante decisione sul merito o integrazione motivazionale.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza non richiede che il giudice esamini o accolga tutte le difese della parte risultata vittoriosa.
Massime di principio
- L’appello amministrativo deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado, anche mediante rinvii per relationem, non soddisfa l’onere di specificità e comporta l’inammissibilità delle censure.
- La mancata separata indicazione dei motivi nella parte dell’atto ad essi dedicata, con inserimento di argomentazioni nelle sezioni relative ai fatti o mediante sovrapposizione indistinta di fatto e diritto, può determinare l’inammissibilità dei motivi ai sensi dell’art. 40 c.p.a.
- L’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una censura non costituisce un error in procedendo, ma un vizio della motivazione o della decisione che il giudice d’appello può eliminare decidendo direttamente sulla questione o integrando la motivazione.
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio può essere legittimamente adottato nei confronti dell’attuale proprietario dell’immobile, anche se estraneo alla realizzazione dell’abuso, poiché l’abusività ha natura reale e l’obbligo di rimozione discende dal rapporto materiale con il manufatto, non dalla responsabilità personale dell’attuale proprietario.
- L’ordine di demolizione è un atto vincolato e tipizzato, fondato sull’accertata realizzazione di opere prive di titolo o difformi dallo stesso; di regola non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico o una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, neppure quando sia adottato a distanza di tempo dall’abuso.
- Il mero decorso del tempo non crea un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva e non impone all’amministrazione di motivare specificamente sull’interesse pubblico attuale alla demolizione, essendo sufficiente il riferimento al ripristino della legalità urbanistica violata.
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