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Sentenza

Sentenza n. 759/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 75/2025, emessa dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, in data 25 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202503260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva imposto l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 75/2025 del Tribunale di Como, passata in giudicato e notificata al Ministero, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’erogazione della Carta docente per complessivi € 1.500,00, pari a € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Como fosse passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., rilevando come il riferimento errato alla sentenza n. 75/2024 nell’attestazione di cancelleria costituisse un mero refuso, poiché gli ulteriori elementi dell’attestazione identificavano univocamente la pronuncia n. 75/2025. Ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo alla sede del debitore. In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 1.500,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, stabilendo che questi operi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e che concluda l’incarico nei successivi 120 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, da corrispondere al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato ritenuto comprovato dall’attestazione della cancelleria del Tribunale di Como; l’erroneo riferimento all’anno 2024, a fronte di elementi identificativi univoci, è stato qualificato come mero refuso.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è stato individuato nella sentenza munita di attestazione di conformità.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, riconosciuta alla ricorrente dal giudice ordinario e la cui attribuzione è stata ordinata in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può disporre l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia eseguito l’obbligo conformativo o satisfattivo imposto dalla pronuncia.
  • L’attestazione di passaggio in giudicato che contenga un errore materiale nell’indicazione dell’anno della sentenza non è inidonea a comprovare il giudicato quando gli altri elementi identificativi consentano di individuare con certezza la pronuncia cui si riferisce.
  • Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti di un’amministrazione debitrice deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
  • In sede di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione e in mancanza di prova dell’integrale adempimento, il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta scelto tra i dipendenti pubblici preposti alla gestione della spesa pubblica non ha diritto a compenso quando l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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