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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06309/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di appello del 14/01/2025, sostenendo violazione di norme processuali (artt. 518, 521 e 604 c.p.p.). Contestano che la Corte di appello, pur avendo riformato la condanna di primo grado e dichiarato la nullità della parte relativa alla distrazione dei beni mobili aziendali, abbia erroneamente disposto la restituzione degli atti al giudice di primo grado invece di darne notizia al pubblico ministero, come previsto per l'emergere di un fatto nuovo non imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale avesse condannato anche per un fatto nuovo (la distrazione dei beni mobili) non compreso nell'imputazione originale; in tali casi gli atti relativi al fatto nuovo devono essere trasmessi al pubblico ministero. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che ordinava la restituzione degli atti al giudice di primo grado e ha disposto la trasmissione degli stessi atti al pubblico ministero di Chieti per le determinazioni di competenza. Le restanti statuizioni della Corte di appello (assoluzioni e dichiarazione di nullità nella parte indicata) non sono state censurate nella parte qui rilevante.

Norme richiamate

  • art. 518 c.p.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso come parte delle regole di impugnazione e formazione del giudizio di appello; il testo della decisione non riporta una citazione diretta di contenuto della norma, ma la invocazione concerne la correttezza della pronuncia di appello rispetto alle regole procedurali.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di materia di decisione in appello; nella sentenza di Cassazione è richiamato nel quadro delle norme processuali la cui inosservanza è dedotta, senza citazione testuale nel dispositivo.

  • art. 604, comma 3, c.p.p.

    il giudice d'appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ..., disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni

    La Corte di Cassazione interpreta l'art. 604, comma 3, nel senso che quando il giudice (di primo grado o d'appello) abbia pronunciato una condanna per un fatto nuovo, distinto dall'imputazione originaria, il corretto rimedio è dichiarare la nullità del capo di sentenza relativo e dare notizia al pubblico ministero, non invece restituire gli atti al giudice di primo grado. Ciò per evitare una regressione del procedimento e per consentire alla pubblica accusa di decidere se esercitare o meno l'azione per il fatto nuovo.

Massime di principio

  • Il principio di correlazione impone che la sentenza si mantenga nei limiti dell'imputazione: il giudice non può condannare per fatti diversi o nuovi rispetto a quelli contestati.
  • Se in sentenza emerge una condanna per un fatto nuovo rispetto all'imputazione, il rimedio procedurale corretto è la dichiarazione di nullità del relativo capo di sentenza e la notifica al pubblico ministero (art. 604, comma 3 c.p.p.), non la mera restituzione degli atti al giudice di primo grado.
  • La restituzione degli atti al giudice di primo grado determina una regressione del procedimento e può essere impropria quando sia necessario che il pubblico ministero valuti se procedere per il fatto nuovo emerso.
  • In fase di impugnazione, le parti possono dedurre la violazione del principio di correlazione e l'inosservanza delle norme procedurali; la Corte di Cassazione verifica la corretta applicazione delle disposizioni sulla gestione dei fatti nuovi e sulle conseguenti comunicazioni al P.M.
  • Quando si accerta che il giudice di primo grado ha trattato un fatto non imputato, gli interessi pubblici e di garanzia impongono che la Procura sia messa in condizione di decidere sulle eventuali ulteriori azioni penali.

Testo integrale

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