Cassazione Penale, Sentenza n. 25919/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. La difesa deduceva violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che lo stato di indigenza del nucleo familiare fosse adeguatamente documentato (era stata prodotta una busta paga relativa all'ultima retribuzione) e che, comunque, una volta accertata la situazione di difficoltà economica tale valutazione dovesse prevalere. Si lamentava inoltre la mancanza di istruttoria da parte del Pubblico Ministero. Il Tribunale ha ritenuto invece che la documentazione fosse inidonea: mancava indicazione precisa di luogo e orario di lavoro, la busta paga non era sufficiente a documentare la situazione patrimoniale e finanziaria del nucleo familiare e l'ulteriore documento sul debito del padre non chiariva l'origine del debito. Inoltre la ricorrente non ha integrato la documentazione neanche in appello, e non è compito del giudice sopperire all'inerzia dell'appellante, specialmente quando la compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze cautelari deve essere valutata in presenza di gravi indizi per reati di narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la pronuncia del Tribunale della Libertà che aveva mantenuto il rigetto del GIP. La decisione si basa sul principio che l'istituto dell'autorizzazione per chi è agli arresti domiciliari e versa in "assoluta indigenza" è da interpretare in modo restrittivo e che l'istanza deve essere adeguatamente documentata (condizioni reddituali, luogo e orario di lavoro). Poiché la ricorrente non ha integrato la documentazione mancante, il giudice d'appello non ha ritenuto di dover sopperire all'inerzia; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 284, comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità di autorizzare l'allontanamento dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa solo nel caso di "assoluta indigenza"; la Corte richiama un'interpretazione rigorosa della norma e richiede documentazione probante sulle condizioni reddituali e sulla concretezza dell'attività lavorativa.
art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce i reati connessi al traffico di stupefacenti; la presenza di gravi indizi per reati ex art. 74 giustifica una maggiore cautela nella valutazione della compatibilità di eventuali autorizzazioni lavorative con le esigenze cautelari.
art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere, in ogni stato e grado del procedimento, di disporre accertamenti (anche sanitari) quando necessari per la decisione; la Corte osserva tuttavia che questo potere non sostituisce l'obbligo dell'istante di fornire la documentazione essenziale e che il giudice non è tenuto a supplire all'inerzia dell'appellante.
Massime di principio
- La richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per lavoro richiede una documentazione precisa: luogo e orario di lavoro e elementi idonei a dimostrare la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.
- Il criterio di "assoluta indigenza" va interpretato con rigore, ma comprende oltre ai bisogni primari anche spese attuali come educazione, comunicazione e salute; spetta all'interessato provare tale stato.
- Il giudice può disporre accertamenti integrativi, ma non è obbligato a supplire all'inerzia dell'istante: l'onere di integrazione documentale grava sulla difesa/appellante.
- Nella valutazione va sempre considerata la compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze cautelari che hanno giustificato gli arresti domiciliari; in presenza di gravi indizi per reati gravi la verifica deve essere più rigorosa.
- Non esiste un diritto automatico all'autorizzazione: il consenso del giudice dipende da una valutazione caso per caso delle condizioni economiche e della concreta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
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