Cassazione Penale, Sentenza n. 20650/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello di Bari, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trani (2 dicembre 2022). Entrambi erano condannati per il reato di ricettazione (art. 648 c.p., in concorso, con riferimento all'art. 110 c.p.); Fortunato era altresì condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Leonetti deduceva l'erronea applicazione della recidiva e censurava l'eccessiva severità della pena nonché la mancata concessione delle circostanze. Fortunato si duole, in primo luogo, dell'insussistenza dell'elemento materiale e psicologico della ricettazione (sostiene di essere stato mero passeggero e non autore di condotte dirette all'occultamento della cosa), in secondo luogo contesta la sussistenza del reato di resistenza: afferma di non aver avuto contezza che i soggetti che lo inseguivano fossero pubblici ufficiali e che la condotta violenta sia stata casuale per la dinamica della fuga; infine lamenta, come Leonetti, l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati. Ha ritenuto le censure largamente reiterative di questioni fattuali e congetturali in contrasto con il divieto di riesame in Cassazione di ricostruzioni pure di merito (in particolare il primo motivo di Fortunato è stato qualificato come rimessione a valutazioni fattuali non consentite). Quanto alla resistenza, la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale che gli operanti si erano espressamente qualificati e che la violenza di Fortunato verso un appuntato era intenzionale e finalizzata alla fuga; le censure non hanno confutato concretamente tale motivazione. Pure la doglianza di Leonetti in tema di trattamento sanzionatorio è stata ritenuta aspecifica e priva della necessaria correlazione con i fatti, in violazione dell'art. 581 c.p.p. La Cassazione ha quindi confermato l'inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per configurare la partecipazione in concorso nei reati contestati; la Corte ha valutato le posizioni concorrenti alla luce della condotta complessiva degli imputati
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate su presunta mancata prova dell'elemento materiale e psicologico fossero ricostruzioni fattuali improprie in sede di legittimità e quindi inammissibili
art. 337 cod. pen.
Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale: la Corte territoriale ha ritenuto provata la consapevolezza e l'intenzionalità del comportamento violento in ordine alla resistenza, circostanza non confutata nei ricorsi
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente quale parametro di ammissibilità dei motivi in cassazione: le doglianze devono essere specifiche e concrete; motivi generici o che non confrontano la motivazione della corte territoriale sono inammissibili
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ingerisce sulla ricostruzione fattuale che si fonda su apprezzamenti di merito dettagliati: i motivi che si limitano a contestare valutazioni probatorie senza dimostrare vizi di diritto sono generalmente inammissibili.
- Le doglianze sulla ricettazione rivolte a chi era mero passeggero devono dimostrare un concreto apporto materiale o intenzionale alla condotta di ricettazione (atto di occultamento, collaborazione nell'occultamento o nella ricezione della res); l'assenza di tali elementi rende la censura di fatto inefficace in Cassazione.
- Per il reato di resistenza, è determinante la prova della consapevolezza che chi esercita l'intervento fosse un pubblico ufficiale e della volontarietà della condotta violenta; se la corte territoriale motivando afferma la qualificazione degli operanti e l'intenzionalità, le censure generiche sono deboli.
- Le contestazioni in tema di recidiva devono confrontarsi concretamente con l'analisi della Corte territoriale circa la specificità, la temporalità e l'omogeneità dei precedenti: la mera eccezione formale sull'esistenza di precedenti non è sufficiente.
- I motivi di diritto relativi al trattamento sanzionatorio devono indicare errori di calcolo, errata valutazione delle circostanze o violazioni di legge per essere efficaci; semplici affermazioni di eccessiva severità, prive di concretizzazione, possono essere dichiarate inammissibili.
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