Cassazione Penale, Sentenza n. 34705/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sospensione del processo penale ex art. 479 c.p.p., adottata in relazione a imputazioni di bancarotta, per la pendente decisione civile sulla sentenza dichiarativa di fallimento. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione dell'ordinanza, che non avrebbe chiarito le ragioni indispensabili e la "particolare complessità" giustificative della sospensione; (2) violazione di legge (art. 44 c.p. e art. 479 c.p.p.), sostenendo che la sentenza dichiarativa di fallimento sia condizione obiettiva di punibilità estranea alla struttura del reato, sicché la questione civile non inciderebbe sull'esistenza del reato e non potrebbe giustificare la sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che l'ordinanza di sospensione ex art. 479 c.p.p. è impugnabile in cassazione; tuttavia la motivazione del G.U.P. è adeguata in quanto ha correttamente richiamato il principio per cui il giudice penale non può sindacare il provvedimento civile dichiarativo di fallimento e ha ritenuto la dipendenza del giudizio penale dalla decisione civile, nonché la particolare complessità della questione. Inoltre la Corte ha detto che anche ammettendo che la dichiarazione di fallimento sia una condizione obiettiva di punibilità, la decisione civile può comunque incidere sul giudizio penale e giustificare la sospensione: l'espressione "esistenza del reato" nell'art. 479 va intesa in senso teleologico (incidenza sulla decisione penale), non dogmatico. Pertanto la sospensione disposta dal G.U.P. era legittima e fondata su motivazione non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 479 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice penale il potere discrezionale di sospendere il processo quando sia necessaria la decisione di altro giudice su una questione pregiudiziale che incida sull'esistenza del reato; la Corte interpreta "esistenza del reato" in senso teleologico, cioè rispetto all'incidenza sulla decisione penale.
art. 44 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente circa condizioni di punibilità; la Corte valuta la rilevanza della questione della condizione obiettiva di punibilità rispetto alla sospensione, ritenendo che anche tale condizione possa giustificare sospensione se la decisione civile incide sulla decisione penale.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 216 e seguenti)
Codice fallimentare cui si riferiscono i reati di bancarotta: la Corte ricorda che il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento nei suoi presupposti, essendo decisione riservata al giudice civile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina la formulazione dei motivi di ricorso; la Corte segnala che il ricorso è stato enunciato nei limiti richiesti e quindi è stato esaminato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi deducibili in cassazione (tra cui mancanza o insufficienza di motivazione); il ricorrente ha prospettato questo difetto, ma la Corte lo ha ritenuto infondato.
art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020 e norme collegate (proroghe/estensioni)
Norme eccezionali che hanno consentito alla Corte di trattare il ricorso senza intervento delle parti; citate per giustificare il procedimento di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione del processo penale ex art. 479 c.p.p. è uno strumento discrezionale del giudice penale ed è ricorribile in Cassazione; non è necessario dimostrare che il provvedimento sia "abnorme" per proporre ricorso.
- Quando la decisione di un giudice civile (es. sentenza dichiarativa di fallimento) incide sulla decisione che il giudice penale deve assumere, può legittimamente giustificare la sospensione del processo penale anche se la questione civile riguarda una condizione obiettiva di punibilità.
- L'espressione "esistenza del reato" nell'art. 479 va interpretata teleologicamente: conta l'incidenza della questione pregiudiziale sulla decisione penale (rischio di condanna o necessità di elementi decisivi), non solo una distinzione dogmatica tra reato "esistente" o "inesistente".
- Il giudice penale non può sindacare in via incidentale i presupposti della sentenza civile dichiarativa di fallimento; se la decisione civile è decisiva rispetto al processo penale, la sospensione è una misura proporzionata e motivabile.
- I vizi di motivazione relativi alla sospensione sono sindacabili in Cassazione solo entro limiti ristretti: se il G.U.P. ha indicato la pregiudizialità e la complessità della questione, la Corte tende a ritenere la motivazione sufficiente e a non sostituirsi al potere discrezionale del giudice.
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