Sentenza n. 36/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - della nota raccomandata A/R del Comune di Foligno prot. 2025/00030518 dell’8.4.2025, con la quale si dispone la liberazione, entro 60 giorni, della struttura delocalizzata post sisma 1997, destinata a falegnameria, in quanto terminate le condizioni di emergenza per le quali l’immobile era stato assegnato; - della successiva nota protocollo n. 44908/2025 del 27.5.2025, di conferma da parte dell’Amministrazione comunale del rilascio della struttura delocalizzata, senza concedere dilazioni né possibilità di affitto o concessione della stessa; di ogni altro atto comunque presupposto connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché l'accordo intervenuto tra le parti ha consentito ai ricorrenti di continuare a utilizzare l'immobile fino al 31 maggio 2026, facendo venir meno l'interesse attuale alla decisione sulle note impugnate. In coerenza con l'accordo tra le parti, ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Atto impugnato: note comunali che disponevano e confermavano la liberazione, entro sessanta giorni, di una struttura delocalizzata post sisma destinata a falegnameria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota comunale dell'8 aprile 2025, con la quale era stata disposta la liberazione della struttura delocalizzata post sisma 1997, ritenendo terminate le condizioni emergenziali che ne avevano giustificato l'assegnazione, nonché la successiva nota del 27 maggio 2025, con cui il Comune aveva confermato l'obbligo di rilascio senza concedere dilazioni né consentire l'affitto o la concessione dell'immobile. Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo che consente ai ricorrenti di utilizzare l'immobile fino al 31 maggio 2026. I ricorrenti hanno quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la compensazione delle spese; il Comune ha aderito a tale esito processuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene una situazione concordata tra le parti che soddisfa l'interesse sostanziale del ricorrente e rende non più attuale l'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando tale soluzione è coerente con l'accordo intervenuto tra le parti e con l'esito processuale condiviso.
Come è indicizzato
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