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Sentenza

Sentenza n. 14039/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota ministeriale n. 2721 del 22.01.2025, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita dalla dott.ssa Silvia Ferrante nel Regno Unito ai fini dell’insegnamento in Italia, nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\11\2025 : - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. DPIT n. 3233 del 29 ottobre 2025, con cui è stata nuovamente rigettata l’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento formulata dalla ricorrente; - del Decreto di scioglimento del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato emesso dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia, Prot. 0027958/U del 03/11/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202503664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento dell'abilitazione o formazione professionale conseguita nel Regno Unito ai fini dell'insegnamento in Italia, successivo diniego adottato in sede di riesame e decreto di scioglimento del contratto di lavoro a tempo indeterminato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato inizialmente il diniego del Ministero di riconoscere, ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24/A-22, la formazione conseguita nel Regno Unito, costituita dalla laurea magistrale italiana e dal certificato Cambridge CELTA, ossia il certificato di livello 5 in insegnamento della lingua inglese a stranieri. Ha dedotto l'erroneità della motivazione, sostenendo che la documentazione prodotta fosse sufficiente e che il Ministero avesse riconosciuto titoli analoghi; la violazione delle norme europee sulla libera circolazione e sulla libertà di soggiorno; la violazione della Convenzione di Lisbona; l'illegittimità della richiesta di apostille o legalizzazione; nonché la disparità di trattamento rispetto ad altri docenti. Dopo l'accoglimento della prima domanda cautelare, il Ministero ha adottato un nuovo provvedimento di riesame, impugnato con motivi aggiunti insieme al decreto scolastico di scioglimento del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la violazione e l'elusione dell'ordinanza cautelare, lo sviamento, il travisamento dei presupposti e la manifesta illogicità, lamentando l'assenza di una valutazione concreta dei titoli; la violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007, nonché il difetto di istruttoria e la contraddittorietà, sostenendo che il Ministero avesse effettuato una comparazione astratta e generica anziché applicare misure compensative; infine, l'illegittimità derivata del decreto di scioglimento del contratto.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il diniego originario era stato autonomamente superato e sostituito dal successivo provvedimento di riesame, dotato di motivazione sostanzialmente diversa. I motivi aggiunti sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il TAR ha ritenuto che il nuovo provvedimento ministeriale avesse svolto una comparazione concreta tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall'ordinamento italiano, rilevando che il CELTA consisteva in un corso iniziale di 200 ore, con sole 6 ore di insegnamento pratico, orientato all'insegnamento dell'inglese agli adulti, e che la ricorrente non aveva prodotto il Qualified Teacher Status né l'Induction period, titoli abilitanti richiesti per l'insegnamento nel Regno Unito. Secondo il Tribunale, la distanza tra tale formazione e quella necessaria per l'abilitazione italiana era significativa e non colmabile neppure mediante misure compensative. Il provvedimento era quindi coerente con i principi dell'Adunanza Plenaria, secondo cui l'amministrazione deve verificare concretamente il valore delle qualifiche e dell'esperienza estere e, ove possibile, disporre misure compensative, ma può negare il riconoscimento quando le differenze formative siano sostanziali e non colmabili. La valutazione comparativa è stata qualificata come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto nei limiti dell'attendibilità e plausibilità della soluzione amministrativa, senza sostituzione del giudice all'amministrazione. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, poiché i docenti indicati dalla ricorrente possedevano titoli diversi e abilitanti nel Regno Unito, inclusi il Qualified Teacher Status e l'Induction period. Non risultando vizi del nuovo diniego, è stata respinta anche la censura derivata contro lo scioglimento del contratto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la disposizione è stata applicata perché il provvedimento originario era stato superato e sostituito dal successivo diniego adottato in sede di riesame.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    In presenza di differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e quella richiesta dallo Stato ospitante, consente l'adozione di misure compensative proporzionate; tali misure non sono necessarie quando la distanza formativa non sia colmabile.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    È richiamato quale base normativa delle misure compensative per colmare eventuali differenze tra i percorsi formativi esteri e quelli richiesti in Italia.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone una valutazione concreta e comparativa della formazione e dell'esperienza professionale acquisite all'estero, senza imporre il riconoscimento quando le differenze rispetto alla formazione italiana siano sostanziali e non superabili.

  • d.lgs. n. 206/2007

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali estere e le misure compensative applicabili in caso di differenze formative.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'amministrazione deve svolgere un esame concreto e individuale del percorso formativo, delle conoscenze attestate e dell'eventuale esperienza professionale, comparandoli con i requisiti previsti dall'ordinamento italiano.
  • L'amministrazione può negare il riconoscimento della qualifica professionale estera senza disporre misure compensative quando dalla comparazione emerga una distanza sostanziale tra i due percorsi formativi, tale da non poter essere colmata mediante tali misure.
  • Un corso estero breve e specialistico, privo dei titoli abilitanti richiesti nello Stato di provenienza e limitato all'insegnamento dell'inglese agli adulti, può non essere equiparabile alla formazione richiesta per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria italiana.
  • La valutazione del contenuto e dell'equivalenza dei percorsi formativi esteri costituisce esercizio di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, ma deve verificare che la decisione sia sostenuta da un'istruttoria concreta e rientri nella gamma delle soluzioni plausibili.
  • La disparità di trattamento non è configurabile quando i soggetti assunti come comparatori abbiano conseguito, nello Stato estero, titoli diversi e aventi natura abilitante, non omogenei rispetto alla certificazione posseduta dal richiedente.
  • Il ricorso contro un diniego è improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotti un nuovo provvedimento di riesame che sostituisca integralmente quello originario con una motivazione autonoma e sostanzialmente diversa.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilitàGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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