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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31467/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una creditrice aveva pignorato nel 2012 crediti della società debitrice verso una banca; in assenza di dichiarazione del terzo era stato instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. nella formulazione allora vigente, con accertamento di un credito della debitrice verso la banca pari a euro 1.154,83. Riassunto il processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione ne dichiarava l'estinzione. La creditrice proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c.; il Tribunale lo rigettava, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma, lo accoglieva e condannava la debitrice esecutata alle spese del doppio grado. La ricorrente ha quindi impugnato in cassazione soltanto il capo sulle spese, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente determinato il valore della controversia ai fini tariffari sulla base della sua dichiarazione di valore (pari a euro 1.000, resa ai fini fiscali), mentre avrebbe dovuto considerare il valore del pignoramento originario o, quantomeno, il credito accertato nel giudizio ex art. 549 c.p.c. La Cassazione ha però ritenuto il ricorso radicalmente inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti e per mancata indicazione precisa dei litisconsorti necessari e delle vicende del processo esecutivo; ha inoltre osservato che, nel merito della censura, il valore del reclamo contro l'estinzione va determinato in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto, e che, in mancanza di allegazioni e prove certe di un valore superiore, il giudice può fare riferimento alla dichiarazione di valore resa dalla parte vittoriosa, non potendosi presumere falsa tale dichiarazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbenti le carenze del ricorso in punto di esposizione dei fatti e di precisa individuazione dei litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo ex art. 630 c.p.c., nonché l'insufficiente specificità delle censure. In ogni caso, ha precisato che il valore del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo esecutivo si determina sulla base degli effetti economici della decisione, e quindi, in caso di incertezza, può essere assunto il valore dichiarato dalla parte stessa, specie se non siano stati allegati e documentati elementi certi idonei a dimostrare un valore diverso e superiore. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo l'intimata svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 549 c.p.c.

    nella formulazione vigente all'epoca

    il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo era allora un autonomo giudizio di cognizione; il valore del credito accertato in tale giudizio non coincide necessariamente con il valore del processo esecutivo ai fini delle spese del reclamo ex art. 630 c.p.c.

  • art. 630 c.p.c.

    il reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo è un giudizio il cui valore va determinato in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto del reclamo.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese richiede una corretta individuazione del valore della controversia secondo i criteri applicabili; in difetto di elementi certi contrari, può rilevare la dichiarazione di valore della parte.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stata formalmente evocata come norma violata nel motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti chiara e completa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessità del contraddittorio integro e alla presenza dei litisconsorti necessari.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    indicate per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire alla Corte una piena comprensione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorso ad altre fonti o agli atti di causa.
  • Nei giudizi di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, la mancata precisa indicazione dei litisconsorti necessari integra causa di inammissibilità del ricorso quando non consenta di verificare il contraddittorio integro.
  • Il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese nel reclamo ex art. 630 c.p.c. si determina in base agli effetti economici della decisione di accoglimento o rigetto, e non automaticamente in base al valore originario del pignoramento o al credito accertato in un giudizio presupposto.
  • Se la parte vittoriosa ha dichiarato un valore della causa ai fini fiscali, il giudice può farvi riferimento in difetto di allegazioni e documenti specifici che dimostrino con certezza un valore superiore; tale dichiarazione non può essere semplicemente considerata falsa o inattendibile senza elementi oggettivi.
  • Le censure sulle spese processuali devono essere sorrette da allegazioni precise e documentate sul valore effettivo della controversia, specie quando si intenda superare la dichiarazione di valore resa dalla stessa parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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