Cassazione Civile, Ordinanza n. 32965/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi alla CTP un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria, sulla base di uno scostamento dagli studi di settore, aveva rettificato per l'anno 2007 i redditi dichiarati, deducendo l'assenza di motivazione dell'atto e errori nel ricalcolo del reddito. In primo grado era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per stimare i ricavi effettivi; il ricorso era stato accolto solo parzialmente e il reddito imponibile era stato rideterminato in base alla c.t.u. In appello la CTR aveva confermato la decisione, reputando tardive le contestazioni dell'Agenzia alle risultanze della c.t.u. e sostanzialmente respingendo le deduzioni erariali con una formula ritenuta generica. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva erroneamente considerato inammissibili in appello le contestazioni alla c.t.u., che invece potevano essere svolte anche successivamente, trattandosi di mere difese e non di eccezioni di nullità; (2) violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per motivazione solo apparente della sentenza d'appello, che aveva liquidato come infondate e inconferenti le deduzioni dell'Ufficio senza esplicitare le ragioni del convincimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, richiamando il principio delle Sezioni Unite, che le contestazioni di merito o valutative contro la consulenza tecnica d'ufficio non sono soggette a preclusione e possono essere formulate anche per la prima volta in appello o in comparsa conclusionale, mentre restano soggette a preclusione solo le doglianze che integrano nullità relative del procedimento peritale. Ha inoltre ritenuto la motivazione della CTR meramente apparente, perché priva dell'indicazione del percorso logico-giuridico seguito e inferiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame dell'appello dell'Agenzia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È evocato come parametro della dedotta violazione processuale; la Corte esclude che vi sia stata preclusione indebita alle contestazioni sulla c.t.u.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Non impedisce, nel caso di specie, la proposizione in appello di critiche valutative alla consulenza tecnica d'ufficio, che non integrino eccezioni nuove o nullità relative.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come vizio processuale denunciato per la preclusione alle contestazioni e per la motivazione apparente.
art. 195 c.p.c.
Il termine per le osservazioni alla c.t.u. ha natura ordinatoria e acceleratoria; la mancata presentazione nei termini non preclude la successiva formulazione di critiche di merito.
art. 175 c.p.c.
Richiamato quale base dei poteri del giudice di organizzazione e direzione del processo nei procedimenti cui non si applica la versione novellata dell'art. 195 c.p.c.
art. 156 c.p.c.
Le nullità relative del procedimento di consulenza sono soggette al relativo regime di sanatoria/preclusione.
art. 157 c.p.c.
Solo le censure che integrano nullità relative del procedimento peritale sono soggette alla preclusione derivante dalla mancata tempestiva deduzione.
art. 88 c.p.c.
La Corte ricorda che il giudice può valutare la lealtà e probità del comportamento processuale delle parti anche in relazione a contestazioni tardive, ai fini delle spese.
art. 92 c.p.c.
La eventuale violazione del dovere di collaborazione processuale può rilevare nel governo delle spese di lite.
art. 132 c.p.c.
La motivazione della sentenza è nulla se manca o è meramente apparente, non consentendo di percepire il percorso argomentativo decisorio.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve essere adeguatamente motivata; una formula apodittica e generica è insufficiente.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione del minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Fuori dalle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, il vizio di motivazione è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
Massime di principio
- Le contestazioni rivolte al contenuto valutativo o scientifico di una consulenza tecnica d'ufficio non sono soggette a preclusione per il solo fatto di non essere state dedotte tempestivamente nel subprocedimento peritale, e possono essere formulate anche successivamente nel giudizio di merito e in appello.
- La preclusione opera invece per le sole doglianze che attengono a nullità relative del procedimento di consulenza tecnica d'ufficio, le quali restano assoggettate al regime di cui agli artt. 156 e 157 c.p.c.
- Il termine assegnato per le osservazioni alla c.t.u. ha funzione ordinatoria e acceleratoria e non delimita in modo definitivo il perimetro delle difese delle parti sul contenuto della consulenza.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando si risolve in affermazioni apodittiche o generiche che non rendono percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie che violano il minimo costituzionale; al di fuori di tali ipotesi, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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