Ordinanza n. 1376/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso contro la revoca della parità scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto in via cautelare la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la revoca della parità scolastica, fondata su plurime criticità: inadempimenti contributivi, carenza di certificazioni relative agli impianti dei locali scolastici e irregolarità documentali concernenti i rapporti di lavoro con il personale. L’appellante ha dedotto, in particolare, che nel giudizio di primo grado aveva prodotto numerosi documenti idonei a dimostrare il superamento delle criticità contestate e che l’amministrazione avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione, procedere a una verifica effettiva e puntuale dei singoli profili e rivalutare la situazione alla luce della documentazione prodotta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata e disponendo il remand all’amministrazione. Ha ritenuto che, secondo l’indirizzo consolidato in materia di revoca della parità scolastica, l’amministrazione debba consentire all’interessato di sanare le criticità, quindi rivalutare la situazione con riferimento ai singoli elementi, mediante riscontri pertinenti sia in loco, per gli impianti, sia documentali, per i rapporti di lavoro e gli adempimenti fiscali e contributivi. Poiché la società aveva prodotto in primo grado documentazione relativa alla risoluzione delle criticità, l’amministrazione dovrà depositare una relazione illustrativa esaminando tutti i documenti pertinenti e indicando le ragioni dell’eventuale perdurante sussistenza delle irregolarità. Il giudice ha precisato che l’accoglimento cautelare e il remand non comportano alcun riconoscimento, neppure implicito, del diritto alla riattribuzione della parità scolastica. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica del 22 settembre 2026 per la decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello; la disposizione consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e l’adozione delle misure cautelari necessarie.
Massime di principio
- In materia di revoca della parità scolastica, l’amministrazione deve assegnare all’interessato un termine per sanare le criticità contestate e, dopo la regolarizzazione, procedere a una nuova valutazione puntuale della situazione.
- La rivalutazione amministrativa successiva alla contestazione delle irregolarità deve prendere posizione sui singoli elementi rilevanti, mediante verifiche pertinenti sia in loco, quando si tratta di impianti e locali scolastici, sia documentali, quando si tratta di rapporti di lavoro e adempimenti contributivi o fiscali.
- Quando il destinatario della revoca produce documentazione potenzialmente idonea a dimostrare il superamento delle criticità, l’amministrazione deve esaminarla specificamente e motivare le ragioni dell’eventuale perdurante sussistenza delle irregolarità.
- Il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare mediante remand all’amministrazione, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata e imponendo una rivalutazione istruttoria e motivazionale, senza riconoscere anticipatamente il diritto alla riassegnazione del titolo o del beneficio amministrativo.
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