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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9678/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La coltivatrice aveva convenuto in giudizio l’ente chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva comunicazione delle quote massime di tabacco ammesse al premio comunitario per il raccolto del 1994. La comunicazione, dovuta entro il 31 marzo 1994 secondo quanto ricostruito in sentenza, era stata effettuata in giugno-luglio 1994, quando la campagna produttiva era già avanzata. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 451/2010, aveva ritenuto decennale la prescrizione e condannato l’ente a pagare euro 6.644, oltre interessi e rivalutazione, calcolando il danno in relazione al premio non percepito sulla produzione eccedente la quota attribuita tardivamente. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5474/2016, aveva confermato la responsabilità contrattuale dell’ente ma riformato la decisione sul danno, respingendo la domanda per difetto di allegazione e prova del pregiudizio concreto. La coltivatrice ha proposto ricorso principale articolato in quattro motivi: ha denunciato l’ammissione in appello di una nuova eccezione di difetto di prova del danno; la violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata contestazione della sussistenza del danno e l’omesso esame di tale circostanza; la violazione delle norme sulla prova e sul risarcimento, sostenendo che i bollettini di conferimento provassero il danno pari agli importi non percepiti; infine, la mancata liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., l’asserita impossibilità o eccessiva difficoltà di provare il quantum e la rilevanza delle caratteristiche del ciclo produttivo come fatto notorio. L’ente ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la responsabilità fosse extracontrattuale e che la pretesa fosse soggetta a prescrizione quinquennale, già maturata prima delle richieste di pagamento inviate nell’aprile-maggio 2000.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale. Il primo era formulato senza riportare in modo specifico il contenuto degli atti di primo grado e d’appello né indicare puntualmente dove fosse rinvenibile il vizio, in violazione dell’onere di specificità e autosufficienza; inoltre, la contestazione della sussistenza del danno rientrava nella valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità e l’ente aveva contestato integralmente la propria responsabilità. Il secondo motivo era inammissibile quanto al dedotto omesso esame, perché la mancata contestazione è un effetto giuridico di un comportamento processuale e non un fatto storico ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., la pretesa era stata valutata nei suoi presupposti e la contestazione integrale della responsabilità investiva anche il danno. La Corte ha rigettato il terzo motivo: i bollettini dimostravano l’eccedenza produttiva, ma non l’esistenza e l’entità della perdita economica causalmente derivata dal ritardo. La coltivatrice avrebbe dovuto allegare e provare, ad esempio, le spese effettivamente sostenute per la coltivazione eccedente o le diverse allocazioni produttive profittevoli cui aveva rinunciato; l’eccedenza non poteva essere assunta come danno, perché la produzione e il premio dipendevano da quantitativi determinati annualmente e discrezionalmente in ambito comunitario. Anche il quarto motivo, relativo alla liquidazione equitativa, è stato rigettato: l’equità non supplisce alla mancata allegazione e prova del danno nella sua dimensione concreta, e il giudice di merito non era tenuto a ricorrere alle nozioni di fatto notorio sul ciclo produttivo. Il ricorso incidentale dell’ente sulla prescrizione quinquennale è stato dichiarato assorbito, poiché il rigetto del ricorso principale ha eliminato l’interesse a decidere la questione. La Corte ha compensato integralmente le spese, in considerazione della reciproca soccombenza e dell’esito alterno dei giudizi di merito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per permettere a questa Corte di avere completa cognizione della doglianza, pur non richiedendosi l’integrale trascrizione dell’atto cui il motivo fa riferimento, è quantomeno necessaria la sintesi del suo contenuto e l’indicazione dello specifico punto dell’atto giudiziale in cui può riscontrarsi il vizio.

    Il ricorso per cassazione che denuncia un vizio processuale deve indicare in modo specifico gli atti e i passaggi rilevanti, sintetizzandone il contenuto quanto basta a consentire il controllo della censura senza una ricerca generale negli atti.

  • art. 115 c.p.c.

    Inoltre, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, volta a denunciare la violazione dell’art. 115 c.p.c., è errata perchè la “non contestazione” non è assimilabile ad un “fatto storico” (v. sopra punto 2.2.).

    La mancata contestazione è un effetto giuridico del comportamento processuale della parte, non un fatto storico suscettibile di denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, la contestazione integrale della responsabilità coinvolge necessariamente anche l’esistenza del danno.

  • art. 2697 c.c.

    per quanto il ritardo nell’adempimento non fosse stato contestato da parte di Agea (che in merito ha addotto solo la scusabilità del ritardo), il creditore che faccia valere una responsabilità contrattuale del debitore deve dimostrare i fatti costitutivi a fondamento della domanda ex art. 2697 c.c., e così il nesso causale tra l’inadempimento e il danno.

    Anche quando l’inadempimento sia riconosciuto o non contestato, chi agisce per responsabilità contrattuale deve provare i fatti costitutivi della domanda, compreso il nesso causale tra inadempimento e danno.

  • art. 1223 c.c.

    La pretesa risarcitoria, sul piano dell’ordinamento interno, qualora lo Stato si dimostri inadempiente a un obbligo di trasposizione o di esecuzione di regolamenti esecutivi secondari (come nel caso in questione), si pone nei termini di violazione di una obbligazione prevista ex lege ex art. 1173 c.c., soggetta alle regole di risarcibilità del danno inteso come conseguenza diretta dell’obbligazione rimasta inadempiuta, ai sensi dell’art. 1223 c.c.

    Il risarcimento per l’inadempimento di un’obbligazione legale è limitato alle conseguenze dannose dirette dell’obbligazione rimasta inadempiuta; nel caso concreto, non può identificarsi automaticamente con il valore della produzione eccedente, ma richiede la prova della perdita effettiva causalmente collegata al ritardo.

  • art. 1226 c.c.

    E’ orientamento costante di questa Corte che l’esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c., non consenta comunque di emendare la mancata prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua dimensione concreta, correlata alla fattispecie.

    La liquidazione equitativa può supplire alla difficoltà di determinare l’ammontare di un danno già concretamente individuato e provato nella sua esistenza, ma non può sostituire l’allegazione e la prova del danno riferibile alla fattispecie.

  • art. 2056 c.c.

    E’ orientamento costante di questa Corte che l’esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c., non consenta comunque di emendare la mancata prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua dimensione concreta, correlata alla fattispecie.

    Nella responsabilità extracontrattuale, come in quella contrattuale richiamata dalla decisione, la liquidazione equitativa non consente di prescindere dall’individuazione concreta del danno e dal suo collegamento con la condotta.

  • art. 1173 c.c.

    La pretesa risarcitoria, sul piano dell’ordinamento interno, qualora lo Stato si dimostri inadempiente a un obbligo di trasposizione o di esecuzione di regolamenti esecutivi secondari (come nel caso in questione), si pone nei termini di violazione di una obbligazione prevista ex lege ex art. 1173 c.c., soggetta alle regole di risarcibilità del danno inteso come conseguenza diretta dell’obbligazione rimasta inadempiuta, ai sensi dell’art. 1223 c.c.

    L’obbligo dell’amministrazione nazionale di dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria può configurare un’obbligazione ex lege; la relativa responsabilità segue, sul piano interno, le regole della responsabilità contrattuale.

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    Inoltre, occorre considerare che è facoltà, e non dovere, del giudice, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

    L’impiego delle nozioni di fatto notorio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito e la scelta di non ricorrervi non è sindacabile in cassazione, salvo un errore processuale.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    la censura in ordine alla ritenuta assenza di prova del danno fa parte di un motivo di appello che investiva la mancata prova degli stessi fatti costitutivi della pretesa attorea da parte della convenuta appellata, per come accolta dal giudice di primo grado, con la conseguenza che il giudice d’appello era tenuto a pronunciare su tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità civile, essendo investito anche della contestazione attinente alla esistenza del danno.

    La Corte ha escluso che la decisione d’appello avesse accolto un’eccezione nuova in senso stretto: la contestazione investiva i fatti costitutivi della pretesa e il giudice d’appello era chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del danno.

  • art. 2947 c.c.

    La Corte ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell’ente, sicché non ha deciso la questione relativa al termine prescrizionale applicabile.

    La decisione non interpreta né applica nel merito la disposizione sulla prescrizione; il motivo relativo alla sua violazione è rimasto assorbito.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell’ente, sicché non ha deciso la questione relativa alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità ai fini della prescrizione.

    La Corte non ha deciso la prospettata qualificazione extracontrattuale della responsabilità ai sensi della disposizione.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell’ente, sicché non ha deciso la questione relativa al termine prescrizionale applicabile.

    La disposizione è stata richiamata nel motivo incidentale, ma la questione è rimasta assorbita e non è stata decisa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la mancata contestazione di una circostanza non costituisce un “fatto” nel senso di cui al n. 5, ossia un “dato storico”, ma l’effetto giuridico di un determinato comportamento processuale della parte, oggetto di valutazione da parte del giudice, non censurabile sotto questo profilo, attinente alla omessa considerazione di una circostanza o di un fatto oggetto di discussione tra le parti.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non può essere fondato sulla sola mancata contestazione, che è un comportamento processuale e il relativo effetto giuridico.

Massime di principio

  • Chi agisce per responsabilità contrattuale deve allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, incluso il nesso causale tra inadempimento e danno, anche quando l’inadempimento non sia contestato.
  • La tardiva comunicazione delle quote individuali di produzione ammesse a un aiuto comunitario può integrare inadempimento di un’obbligazione ex lege dell’amministrazione e fondare una responsabilità regolata, nell’ordinamento interno, secondo lo schema contrattuale.
  • Il danno da ritardo nella comunicazione di quote produttive contingentate non coincide automaticamente con il valore o il premio relativo alla produzione eccedente: occorre allegare e provare la perdita economica concretamente subita e causalmente riconducibile al ritardo, come le spese effettive sostenute o la rinuncia a impieghi alternativi delle risorse.
  • La liquidazione equitativa del danno non può sostituire la prova della sua esistenza concreta e del collegamento causale con l’inadempimento; può intervenire soltanto quando il danno sia stato individuato e la difficoltà riguardi la sua quantificazione.
  • La mancata contestazione è un effetto del comportamento processuale della parte e non un fatto storico denunciabile come omesso esame ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; la contestazione integrale della responsabilità comprende anche il danno.
  • Il ricorso per cassazione che denuncia un error in procedendo deve indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti, sintetizzandone il contenuto in modo da consentire il controllo della censura senza una generale verifica degli atti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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