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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21128/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consulente tecnico)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento del Tribunale che aveva liquidato il compenso di un consulente tecnico d'ufficio per attività svolte in una causa successoria. Le parti private avevano proposto opposizione sostenendo, in primo luogo, che il consulente fosse decaduto dal diritto di chiedere il compenso perché non aveva depositato nei termini l'istanza di liquidazione; in subordine contestavano alcune voci liquidate come non dovute; in ulteriore subordine chiedevano la riduzione del compenso per la determinazione del costo di costruzione di uno degli immobili. Con il ricorso per cassazione deducevano, con il primo motivo, omessa pronuncia su uno dei motivi di opposizione e violazione delle norme sul consulente tecnico d'ufficio, sostenendo che l'attività svolta il 11 marzo 2019 non fosse un semplice chiarimento o'integrazione, ma un supplemento di consulenza per mancata risposta a un quesito distinto, con conseguente necessità di una nuova istanza di liquidazione. Con il secondo motivo denunciavano la violazione delle norme sulle liquidazioni dei compensi dei consulenti tecnici, contestando la maggiorazione del 30% applicata dal giudice e sostenendo altresì che il tardivo deposito della consulenza avrebbe dovuto comportare una riduzione del compenso di un terzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la dedotta omessa pronuncia non era specificamente individuata, mentre la questione della qualificazione dell'attività affidata al consulente era stata in realtà esaminata dal giudice di merito, che l'aveva qualificata come integrazione di una consulenza già unica. Inoltre, le ulteriori censure sulla qualità o quantità dell'attività svolta dal consulente sono state considerate valutazioni di merito, non sindacabili in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: ha ribadito che la maggiorazione degli onorari del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che, se il compenso resta entro i limiti tariffari, non occorre motivazione specifica; ha inoltre dichiarato inammissibile il profilo relativo al tardivo deposito della consulenza perché nuovo, non risultante trattato nell'ordinanza impugnata e non indicato come dedotto nel giudizio di opposizione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il motivo di opposizione asseritamente ignorato non è specificamente individuato; inoltre non ricorre violazione quando il giudice abbia effettivamente esaminato la questione.

  • artt. 62, 191, 194 e 196 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere la diversa qualificazione dell'attività del consulente, ma la Corte considera la relativa valutazione rimessa al merito.

  • artt. 12, 13 e 29 d.P.R. 115/2002

    Invocati contro la liquidazione del compenso del consulente tecnico e la maggiorazione applicata.

  • artt. 49, 50, 51 e 52 d.P.R. 115/2002

    La determinazione degli onorari del consulente tecnico è discrezionale per il giudice di merito; la maggiorazione oltre tariffa richiede un apprezzamento riservato al giudice, nei limiti della disciplina tariffaria.

  • art. 11 d.m. 30 maggio 2002

    Richiamato quale base tariffaria per la liquidazione del compenso del consulente tecnico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presuppone l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro rispetto al quale si calcola l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In tema di opposizione alla liquidazione del compenso del consulente tecnico, la censura di omessa pronuncia è inammissibile se non indica in modo specifico il motivo di opposizione che si assume trascurato e se la questione risulta comunque esaminata dal giudice di merito.
  • La qualificazione dell'attività del consulente come integrazione, chiarimento o nuovo incarico è apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • La determinazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, quando resta compresa tra minimo e massimo tariffario, non richiede una motivazione specifica.
  • La maggiorazione degli onorari prevista dalla disciplina delle spese di giustizia è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; il relativo sindacato in cassazione è limitato ai soli vizi di violazione di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione contestazioni di fatto o di diritto non dedotte nel giudizio di opposizione e non esaminate dal provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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