Sentenza n. 1441/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 20 settembre 2024, n. OMISSIS
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, deducendo la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo l’adempimento della relativa obbligazione pecuniaria. Nelle more del giudizio, il 18 febbraio 2026, l’Amministrazione ha corrisposto al ricorrente la somma dovuta in forza della sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria oggetto del giudizio era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto in pendenza del ricorso. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero la metà delle spese di lite, ritenendo rilevante che la definizione della controversia fosse avvenuta in via amministrativa dopo l’instaurazione del giudizio. La restante metà delle spese è stata compensata. Le spese sono state liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, l’avvenuto pagamento della somma dovuta ha eliminato la necessità di ulteriori statuizioni esecutive.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta in forza del giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale del ricorrente risulta soddisfatta.
- Quando l’Amministrazione adempie spontaneamente nelle more del giudizio di ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso al momento dell’instaurazione del giudizio.
- L’adempimento amministrativo intervenuto durante il giudizio non esclude necessariamente la condanna dell’Amministrazione alle spese, se il ricorso era stato reso necessario dalla precedente mancata esecuzione del giudicato.
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