Cassazione Penale, Sentenza n. 12011/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto un incidente di esecuzione chiedendo il riconoscimento della non ostatività alla sospensione del titolo esecutivo dell'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, c.p., sostenendo che i fatti da cui deriva l'aggravante erano stati commessi nel 2015, quindi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 69/2019 che ha introdotto la circostanza aggravante, invocando i principi di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost. e art. 2 c.p.). Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Enna aveva dichiarato inammissibile l'istanza per difetto di competenza, ritenendo che la questione sulla sussistenza dell'aggravante attenga alla condanna di merito e debba essere sollevata con i mezzi ordinari di impugnazione e non con l'incidente di esecuzione. In Cassazione la difesa ha inoltre lamentato di non essere stata comunicata del deposito delle conclusioni del Procuratore generale e che l'inammissibilità le aveva precluso la possibilità di ottenere la liberazione immediata e di presentare da libero istanza per misure alternative.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente la richiesta di rinvio per mancata comunicazione del deposito delle conclusioni del Procuratore generale, ritenendo che l'art. 611 c.p.p. non impone un obbligo di comunicazione specifica e che spetta alle parti verificare il deposito per tempo. Sul merito la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla competenza e sull'irretroattività perché la difesa non ha fornito elementi concreti e contrastanti rispetto alla data di consumazione del reato indicata in sentenza (1° ottobre 2021). L'unico elemento proposto (la data di maggiorennezza della figlia, 16/12/2020) non è idoneo a dimostrare che i fatti si siano verificati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 69/2019. Pertanto il vizio dedotto non è stato provato e il rigetto del ricorso è stato confermato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen., comma secondo
Norma sulla circostanza aggravante contestata: la sua applicabilità dipende dalla data di commissione del reato rispetto all'entrata in vigore della legge n. 69/2019; la Corte valorizza la data di consumo indicata in sentenza per verificare retroattività.
legge n. 69/2019
Ha introdotto la circostanza aggravante in oggetto; la sua efficacia è valutata rispetto alla data di commissione del reato: se il fatto è successivo all'entrata in vigore la circostanza può essere correttamente applicata.
art. 25 Cost.
Principio di legalità e di irretroattività della legge penale: invocato dalla difesa per escludere l'applicazione dell'aggravante a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, ma la Corte richiede prova concreta della anteriorità.
art. 2 cod. pen.
Principio di non retroattività e favore della legge più favorevole: richiamato dalla difesa; la Corte osserva che la verifica applicativa richiede dati temporali concreti sul fatto.
art. 611 cod. proc. pen.
«fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica»
La disposizione regolamenta i termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale e delle repliche; la Corte interpreta che non impone un obbligo di comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito, che resta un onere di verifica delle parti stesse.
art. 52 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.
Citato solo in riferimento alla omissione dei dati identificativi in caso di pubblicazione del provvedimento; non incide sulla decisione sostanziale.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere questioni che incidono sulle modalità di esecuzione della pena, ma la rilevanza della competenza non esime il ricorrente dall'onere di fornire elementi concreti e probatori circa i fatti (in particolare la data di commissione) quando la decisione dipende da tale accertamento temporale.
- Quando si contesta l'applicabilità di una circostanza aggravante introdotta da una norma successiva, è essenziale documentare in modo specifico e probatorio la data di commissione del reato; affermazioni generiche non sono sufficienti a superare l'accertamento in sentenza.
- Per questioni relative alla retroattività o all'irretroattività delle norme penali, il rimedio processuale appropriato dipende dal contenuto della questione: se l'incidente di esecuzione incide realmente sulle modalità dell'esecuzione della pena può essere uno strumento utilizzabile, ma non sostituisce l'onere di dimostrazione richiesto nei giudizi di merito o nelle impugnazioni ordinarie.
- Le parti devono monitorare autonomamente il deposito delle conclusioni del Procuratore generale perché l'art. 611 c.p.p. non impone un obbligo di comunicazione; l'assenza di comunicazione formale non costituisce, di per sé, motivo di rinvio.
- In mancanza di prova adeguata sulla tempistica dei fatti, i tribunali tendono a ritenere applicabili le norme sopravvenute se la sentenza di merito indica una data di consumo successiva all'entrata in vigore della norma incriminata.
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