Sentenza n. 3310/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del decreto di respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (pratica n. -OMISSIS-), emesso dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, residente legalmente e continuativamente in Italia da oltre dieci anni, ha impugnato il diniego ministeriale fondato su una risalente segnalazione per possesso di documenti falsi e su un procedimento penale riguardante la moglie per abbandono di minori. Ha dedotto che la segnalazione si era conclusa con archiviazione per infondatezza della notizia di reato, senza condanna né ulteriori episodi penalmente rilevanti; che il procedimento a carico della moglie si era concluso con assoluzione e riguardava un incidente domestico verificatosi durante l'emergenza Covid-19, mentre il ricorrente era impossibilitato a rientrare dall'estero per causa di forza maggiore; nonché che il Ministero aveva omesso di considerare la sua incensuratezza, la lunga permanenza in Italia, l'attività lavorativa regolare e continuativa e il radicamento sociale e familiare. Sono stati dedotti, in sostanza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e sproporzionata valutazione atomistica degli episodi, oltre all'omessa ponderazione complessiva della personalità e dell'integrazione del richiedente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un'ampia discrezionalità amministrativa e un giudizio prognostico sull'inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale, soggetto a sindacato giudiziale limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e dell'assenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza. Nel caso concreto, il Ministero ha attribuito rilievo ostativo alla risalente segnalazione senza considerare l'archiviazione, l'assenza di ulteriori episodi e la sua scarsa attualità, valorizzandola al di fuori della condotta complessiva del richiedente. Ha inoltre utilizzato in modo atomistico l'episodio riguardante la moglie, senza considerare il contesto emergenziale, l'assoluzione e l'assenza di elementi indicativi di una responsabilità, anche indiretta, del ricorrente o della condivisione di valori incompatibili con l'ordinamento. È stata quindi ravvisata un'omessa valutazione complessiva e proporzionata della personalità del richiedente, comprensiva della durata della permanenza in Italia, della stabilità lavorativa, del radicamento familiare e dell'assenza di precedenti penali. Il provvedimento è stato ritenuto affetto da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e irragionevolezza. Il Ministero dovrà riesaminare l'istanza nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza e della documentazione acquisita. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, diretto a verificare il definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, l. 91/1992, è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa e presuppone un giudizio prognostico sull'effettivo e stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale, tenendo conto anche della sicurezza, della stabilità economico-sociale e del rispetto dei valori della convivenza civile.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza non si estende al merito della valutazione amministrativa, ma comprende la verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti posti a fondamento dell'atto e della non manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza della motivazione.
- Una risalente segnalazione penale conclusa con archiviazione per infondatezza della notizia di reato non può essere valorizzata come elemento ostativo in modo automatico o avulso dal tempo trascorso e dalla condotta complessiva dell'istante; l'Amministrazione deve valutarne l'attualità e l'effettiva incidenza sul giudizio prognostico.
- Un episodio penalmente rilevante riferibile a un familiare del richiedente, concluso con assoluzione, non può fondare da solo il diniego di cittadinanza senza l'accertamento di elementi concreti che colleghino il richiedente alla vicenda o dimostrino la condivisione di schemi devianti e di valori antitetici all'ordinamento.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva, proporzionata e non atomistica della personalità del richiedente, ponderando gli eventuali episodi negativi insieme alla durata della permanenza in Italia, alla stabilità lavorativa, al radicamento familiare e sociale e all'assenza di precedenti penali.
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