Cassazione Penale, Sentenza n. 18028/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la nullità della citazione per il giudizio di appello per vizi nella notifica. Il decreto di citazione per l'udienza d'appello è stato notificato esclusivamente al difensore d'ufficio (avv. Massimo Campana) via PEC il 27/11/2020, mentre la notifica in proprio all'imputato, pur avendo egli eletto domicilio in Poggio Berni (via Case Bruciate, 461), non è avvenuta. Pur essendo l'imputato tenuto a comunicare il cambiamento di domicilio, la Corte territoriale non ha verificato l'insufficienza o l'inidoneità della dichiarazione di domicilio prima di procedere alla notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Inoltre non risulta provata la comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p.; risulta invece un tentativo di notifica al domicilio il 14/12/2020 non riuscito e il deposito dell'atto trasmesso all'ufficio il 05/02/2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla nullità della citazione e, verificata la decorrenza dei termini di prescrizione (dies commissi delicti 12/09/2013 e assenza di sospensioni rilevanti ai sensi dell'art. 159 c.p.), ha concluso che il termine di prescrizione massimo del reato era maturato il 12/03/2021. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma che incrimina il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oggetto dell'accusa nei confronti del ricorrente; la Corte di appello aveva confermato la condanna per questo reato, ma la Cassazione ha poi annullato la sentenza per prescrizione.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare gli atti al difensore d'ufficio qualora la notifica all'imputato non sia possibile, ma richiede che sia stata previamente accertata l'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio. La Corte ha rilevato l'assenza di tale verifica, a fondamento della doglianza di nullità.
art. 601 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina la nullità della citazione per il giudizio di appello; il ricorrente ha invocato questa norma per censurare la regolarità della citazione d'appello.
art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di comunicare all'imputato l'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la mancanza di prova di tale comunicazione è stata rilevante per accertare l'irregolarità della notifica.
art. 23 decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
Norma emergenziale che ha permesso lo svolgimento del giudizio con rito 'cartolare' e procedure telematiche durante l'emergenza; la Corte ha ricordato che l'udienza del 09/02/2021 si è svolta con tale rito, fattore operativo nelle modalità di partecipazione e produzione di memorie.
art. 159 cod. pen.
Regola le cause di sospensione del termine di prescrizione durante il dibattimento di primo grado; la Corte ha rilevato l'assenza di periodi di sospensione rilevanti ai fini della prescrizione, contribuendo al calcolo del termine prescrizionale maturato.
Massime di principio
- La regolarità della notifica d'appello è essenziale: la notifica in proprio all'imputato tramite deposito e comunicazione via raccomandata A/R deve risultare dagli atti; l'omessa prova di tale comunicazione può determinare la nullità della citazione.
- La notifica al difensore d'ufficio (anche via PEC) non può sostituire automaticamente la notifica all'imputato se non risulta previa verifica dell'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio, come richiede l'art. 161, comma 4, c.p.p.
- In caso di contestazioni sulla regolarità della citazione, il giudice di legittimità verifica la non manifesta infondatezza del motivo: se il vizio è oggettivamente controvertibile e il decorso dei termini porta alla prescrizione, la sentenza può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Chi ha eletto domicilio processuale deve comunicare tempestivamente ogni variazione all'autorità giudiziaria; tuttavia, l'onere della verifica da parte dell'ufficio notificante permane e la mancata verifica può pregiudicare la validità della notifica.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario accertare con precisione il dies a quo e l'eventuale presenza di sospensioni (art. 159 c.p.); difetti procedurali nella fase di appello possono rendere efficace la decorrenza del termine prescrizionale.
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