Cassazione Civile, Ordinanza n. 11128/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2017, relativo a sei immobili siti in Napoli, con cui il Comune contestava un parziale versamento del tributo. La contribuente impugnava l’atto sostenendo, in sintesi, tre profili: 1) l’insufficienza della motivazione dell’avviso, deducendo la violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 7 L. 212/2000; 2) l’erroneo diniego dell’esenzione IMU per abitazione principale con riferimento a un immobile in cui non aveva fissato la residenza anagrafica, assumendo che la disciplina consentisse il beneficio anche in relazione alla diversa residenza del coniuge; 3) l’omessa pronuncia sul diniego dell’esenzione IMU per un immobile accatastato in categoria B/7, destinato a cappella privata, per il quale invocava l’esenzione per gli immobili destinati al culto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato per difetto di autosufficienza e, nel merito, perché l’avviso risultava motivato in modo sufficiente; ha ritenuto infondato il secondo motivo, ricostruendo la disciplina dell’IMU sull’abitazione principale e precisando che, alla luce della normativa applicabile e dell’intervento della Corte costituzionale, l’agevolazione spetta solo se nell’immobile si realizzano residenza anagrafica e dimora abituale del possessore, restando esclusa la duplicazione del beneficio per il medesimo nucleo familiare, con la conseguenza che la contribuente non poteva pretendere l’esenzione per l’immobile diverso da quello in cui aveva la residenza; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto o specificamente individuato il motivo di appello asseritamente non esaminato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha confermato la decisione impugnata, correggendone solo la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. per adeguarla al sopravvenuto assetto normativo e costituzionale in materia di IMU sull’abitazione principale. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune e dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte non ne ha ravvisato la violazione perché l’atto risultava sufficientemente motivato nei suoi elementi essenziali.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per dedurre difetto di motivazione dell’atto impositivo; la Corte ha ritenuto che l’avviso fosse adeguatamente motivato.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
norma centrale sulla nozione di abitazione principale e sull’agevolazione IMU; la Corte ne ha ricostruito l’evoluzione e, per il periodo rilevante, ha affermato che l’agevolazione richiede residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell’immobile.
art. 8, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
richiamato per la disciplina originaria dell’IMU, nella quale l’abitazione principale era l’immobile in cui il possessore dimorava abitualmente e risiedeva anagraficamente.
art. 4, comma 5, lett. a, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
disposizione che ha modificato la definizione di abitazione principale introducendo il riferimento al nucleo familiare.
art. 1, comma 707, L. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato per la disciplina della c.d. nuova IMU; la Corte ne ha evidenziato la successiva rilevanza fino alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.
art. 1, comma 741, lett. b, L. 27 dicembre 2019, n. 160
norma sulla nuova IMU, poi colpita da illegittimità costituzionale in parte qua nella formulazione che richiamava il nucleo familiare.
art. 5-decies, comma 1, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
ha ulteriormente modificato la disciplina dell’abitazione principale, estendendo la regola anche ai casi di immobili diversi in Comuni diversi, ma la Corte ne ha considerato il successivo superamento per effetto della pronuncia costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro invocato per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato impropriamente dalla ricorrente nel terzo motivo, che in realtà lamentava omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per omessa pronuncia poiché non autosufficiente e non specificamente riferita al motivo di appello.
art. 366 c.p.c.
norma sul requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha ribadito che, quando si censura il contenuto di un atto o l’omessa pronuncia su motivi di appello, occorre riportare o indicare in modo specifico il contenuto rilevante.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassazione con rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
invocato dalla ricorrente per l’esenzione degli immobili destinati al culto; il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 7, comma 1, lett. d, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato per l’esenzione degli immobili destinati al culto; la Corte non è entrata nel merito per difetto di autosufficienza del motivo.
art. 12 disp. att. c.c.
citato per escludere che si trattasse di interpretazione estensiva della norma IMU, ma di applicazione dei principi generali.
artt. 143 e 144 c.c.
richiamati per distinguere l’obbligo di coabitazione e la residenza familiare; la Corte ha osservato che non impediscono ai coniugi, in presenza di accordi o giusta causa, di avere residenze disgiunte.
art. 1, comma 12, L. 20 maggio 2016, n. 76
richiamato in tema di residenza comune degli uniti civilmente, per analogia rispetto al tema della residenza familiare.
artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost.
richiamati nelle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale in materia di IMU sull’abitazione principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro un avviso di accertamento tributario, il ricorrente che deduca un vizio di motivazione dell’atto deve trascrivere o indicare specificamente nel ricorso le parti dell’avviso che assume essere insufficienti o erroneamente interpretate, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente sia posto in grado di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum, senza necessità di una motivazione analitica equivalente a quella di una sentenza.
- In materia di IMU, l’abitazione principale richiede il concorso della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’unico immobile che costituisce il centro abituale dell’esistenza del possessore; non è sufficiente il solo dato della residenza del coniuge o la mera disponibilità di più immobili.
- Il beneficio fiscale per l’abitazione principale non può essere duplicato all’interno del medesimo nucleo familiare: se i coniugi o componenti del nucleo hanno dimora e residenza in immobili diversi, occorre individuare un solo immobile al quale riferire l’agevolazione, secondo la disciplina applicabile al periodo d’imposta.
- Quando si denuncia omessa pronuncia su un motivo di appello, il ricorso per cassazione deve consentire l’immediata individuazione del motivo asseritamente trascurato; in difetto, la censura è inammissibile.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo, quando la decisione sia comunque conforme ai principi di diritto applicabili.
- La disciplina dell’abitazione principale in materia IMU va interpretata in modo coerente con il testo normativo e con l’evoluzione costituzionale, senza far prevalere letture amministrative o formalistiche che conducano a risultati incompatibili con la ratio dell’agevolazione.
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