Sentenza n. 245/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso inviata il 3.12.2025 al verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada n. R--OMISSIS- nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della documentazione oggetto dell'istanza di accesso sopra menzionata, con conseguente ordine al Comune intimato di esibire la documentazione stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi a un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada e alla connessa cartella di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato al Comune di Locri, il 3 dicembre 2025, un'istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo gli atti relativi a una cartella di pagamento emessa per conto del Comune e riferita a un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada. L'istanza era funzionale alla contestazione delle pretese creditorie. In mancanza di riscontro nel termine di legge, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Il Comune ha successivamente trasmesso la documentazione richiesta durante il giudizio. L'amministrazione ha dedotto l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere riscontrato l'istanza il 23 gennaio 2026 e giustificando il ritardo con il periodo delle festività natalizie e con la mancata presentazione di una preventiva diffida.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il ricorrente ha ricevuto in pendenza del giudizio la documentazione richiesta e tale circostanza è stata confermata dal Comune. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale. Il giudice ha rilevato che l'istanza era stata presentata il 3 dicembre 2025, prima delle festività natalizie, e che il riscontro era intervenuto soltanto dopo la scadenza del termine legale di trenta giorni, dopo la notifica e il deposito del ricorso. Il ritardo non è stato giustificato dalla mancata diffida preventiva, che non costituisce un indebito onere per l'istante, né il Comune ha allegato circostanze specifiche, quali rilevanti carichi di lavoro, carenze di personale o difficoltà nel reperimento degli atti, idonee a spiegare il ritardo. La documentazione trasmessa comprendeva il verbale, la ricevuta di ritorno della raccomandata e la fotografia dell'accertamento. Il Comune è stato condannato al pagamento di 600 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione delle spese in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente per ottenere gli atti relativi al verbale e alla cartella di pagamento.
art. 25 l. 241/1990
Il termine legale per il riscontro dell'istanza di accesso è stato considerato decorso senza risposta, con conseguente formazione del silenzio-diniego.
art. 116 c.p.a.
Costituisce il rito utilizzato per contestare il silenzio-diniego e ottenere l'accesso alla documentazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal TAR in relazione alla definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione ostende la documentazione richiesta durante il giudizio instaurato contro il silenzio-diniego, viene meno l'interesse alla decisione sull'accesso e il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese, il ritardo dell'amministrazione nel riscontrare un'istanza di accesso può determinare la soccombenza virtuale dell'ente quando il riscontro intervenga dopo la scadenza del termine legale e dopo la proposizione del ricorso.
- La mancata presentazione di una preventiva diffida o sollecitazione non costituisce, di per sé, un onere necessario per l'istante che intenda proporre ricorso avverso il silenzio formatosi sull'istanza di accesso.
- Le festività natalizie non giustificano automaticamente il ritardo nel riscontro di un'istanza di accesso presentata prima di tale periodo; l'amministrazione deve allegare circostanze specifiche, come significativi carichi di lavoro, carenze di personale o difficoltà di reperimento degli atti, idonee a spiegare il ritardo.
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