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Sentenza

Sentenza n. 3342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00216/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202503614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso contro la determinazione comunale conclusiva della conferenza di servizi e il permesso di costruire per una nuova stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Liguria n. 216/2025, deducendo violazione degli artt. 29 e 40 c.p.a. e degli artt. 24 e 113 Cost. quanto alla declaratoria di irricevibilità. Riproponevano inoltre i motivi di primo grado concernenti il difetto di competenza e la violazione e falsa applicazione della normativa regionale, del piano di bacino, del piano comunale delle antenne e del piano territoriale di coordinamento paesistico, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e travisamento del potere, anche con riferimento ai pareri ARPAL. La controversia riguardava la determinazione comunale del 5 ottobre 2023, conclusiva con esito positivo della conferenza di servizi, e il permesso di costruire relativo all'installazione di una stazione radio base. Il TAR aveva ritenuto che il termine per impugnare decorresse, al più tardi, dal 29 maggio 2024, sicché la notifica del ricorso il 2 settembre 2024 era tardiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo condivisibile la ricostruzione del TAR e qualificando l'impugnazione come prima facie infondata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Il titolo edilizio e l'atto conclusivo della conferenza di servizi erano stati adottati il 5 ottobre 2023; i lavori erano iniziati il 31 gennaio 2024. Il 22 maggio 2024 una delle appellanti aveva presentato un'istanza di accesso agli atti riferita espressamente al procedimento e al permesso di costruire per la stazione radio base, dichiarando di essere proprietaria di un'abitazione vicina al cantiere e di conoscere la realizzazione dell'opera. Il 29 maggio 2024 era stata inoltre presentata una segnalazione relativa alla stazione radio base, corredata da fotografie dalle quali risultavano già realizzati il basamento e la recinzione. Poiché la contestazione investiva l'edificazione stessa dell'impianto, cioè l'an dell'intervento, il termine di sessanta giorni per impugnare il titolo decorreva dall'inizio dei lavori, momento dal quale il titolo doveva ritenersi conosciuto o conoscibile. La notifica del ricorso il 2 settembre 2024 era pertanto tardiva. Le censure di merito non sono state esaminate, essendo precluso l'esame per l'irricevibilità del ricorso originario. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Disciplina il termine per proporre l'azione di annullamento; la censura relativa alla tempestività del ricorso è stata ritenuta infondata.

  • art. 40 c.p.a.

    Richiamato dagli appellanti in relazione ai requisiti del ricorso, senza che il giudice ne abbia tratto una specifica regola decisiva ulteriore.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, essendo l'appello prima facie infondato.

  • art. 14-quater l. 241/1990

    Costituisce la base normativa della conclusione positiva della conferenza di servizi mediante l'atto impugnato.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Richiamati dagli appellanti a tutela del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, senza accoglimento delle relative censure.

Massime di principio

  • Quando si impugna un permesso di costruire o un titolo equiparato contestando l'edificazione stessa dell'opera, ossia l'an dell'intervento, il termine di sessanta giorni decorre dall'inizio dei lavori, poiché da tale momento il titolo è conoscibile dal soggetto interessato.
  • La piena conoscenza o conoscibilità del titolo edilizio può risultare da una richiesta di accesso agli atti che individui espressamente il procedimento e il permesso di costruire relativo all'opera realizzata nelle vicinanze dell'abitazione dell'interessato.
  • La presentazione di una segnalazione amministrativa concernente l'opera, accompagnata da fotografie che documentino lo stato avanzato o il completamento dei lavori, può dimostrare la conoscenza dell'intervento e rendere tardiva l'impugnazione successivamente proposta.
  • La tardività del ricorso di primo grado impedisce l'esame dei motivi di merito, anche quando siano state dedotte censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere relative al titolo edilizio e ai pareri acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereDifetto di istruttoria

Testo integrale

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