Cassazione Civile, Ordinanza n. 22562/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Gli eredi di un contribuente deceduto avevano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso IRPEF, IVA e ILOR relativa agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, per ottenere il rimborso del 90% delle imposte versate, invocando la normativa agevolativa per i soggetti residenti in comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 1990. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello, riconoscendo un importo a rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina sul regime de minimis, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della prova, la sola indicazione dell’importo richiesto a rimborso e avesse individuato in modo scorretto il periodo temporale di riferimento, che andava invece verificato sul triennio decorrente dalla concessione dell’aiuto; con il secondo ha dedotto vizi processuali e di violazione di legge per mancata valutazione dei presupposti dell’istanza di rimborso e del silenzio-rifiuto, oltre che per errata applicazione delle regole sull’onere della prova e sull’utilizzo delle prove nel processo tributario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la censura dell’Agenzia sul punto decisivo del regime de minimis: ai fini del rispetto della soglia non basta che il singolo rimborso richiesto sia inferiore al limite, ma occorre verificare l’ammontare complessivo degli aiuti concedibili nel triennio mobile riferito al momento della concessione dell’aiuto, e non agli anni d’imposta oggetto del rimborso. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando la commistione di censure eterogenee, la mancata specifica separazione tra questioni di diritto, di fatto e processuali, e la carenza di autosufficienza per mancata riproduzione o indicazione dell’istanza di rimborso. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame conformemente al principio individuato e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
costituisce il presupposto normativo dell’agevolazione/rimborso invocato dai contribuenti residenti nei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990
art. 37, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale base dell’istanza di rimborso
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale base dell’istanza di rimborso
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina agevolativa e al quadro applicabile
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati dall’Agenzia in relazione alla compatibilità dell’aiuto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
considerando 10; art. 3, parr. 2, 4 e 5
ai fini del regime de minimis il periodo di tre anni va valutato su base mobile; gli aiuti sono considerati concessi quando nasce il diritto a riceverli secondo il regime nazionale; il triennio va determinato con riferimento agli esercizi finanziari dell’impresa
Decisione della Commissione (UE) 2016/195, C(2015) 5549 final
richiamata come collegata all’applicazione del regolamento de minimis e al momento della concessione degli aiuti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per nullità del procedimento o della sentenza
artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati nel secondo motivo in relazione al processo tributario e ai suoi requisiti processuali
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi
art. 2697 c.c.
la violazione sussiste solo se l’onere della prova è stato attribuito a una parte diversa da quella su cui incombe secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda, con i dati necessari a identificarne la collocazione nei gradi di merito
Massime di principio
- Ai fini del rispetto del regime de minimis non è sufficiente che l’importo del singolo aiuto richiesto o del rimborso sia inferiore alla soglia massima: occorre verificare il cumulo degli aiuti concessi nel periodo di tre esercizi finanziari rilevante.
- Il triennio rilevante per il regime de minimis va determinato in base al momento della concessione dell’aiuto, inteso come momento in cui nasce il diritto a riceverlo secondo il regime nazionale, e non in base agli anni d’imposta cui si riferisce il rimborso richiesto.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione promiscua di censure eterogenee, quando i vizi di violazione di legge, di nullità processuale e di omesso esame dei fatti non siano chiaramente separati e autonomamente individuabili.
- La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non basta contestare il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti le prove con maggiore o minore attendibilità.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando e riproducendo gli atti e i documenti su cui si fonda, pena l’inammissibilità del motivo.
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