Sentenza del 03/04/2019 n. 2017 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Ritenute non versate - Causa di forza maggiore - Crisi di liquidità - Ministeri, Comuni, Pubbliche amministrazioni - Ritardati pagamenti di fatture - Non determinano causa di forza maggiore - Assenza di imprevedibilità e irresistibilità - Sanzioni - Legittimità della richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La XXX s.r.l. ha impugnato la decisione che aveva confermato un avviso bonario relativo all'anno d'imposta 2014, con cui erano richiesti 23.040,47 euro di ritenute IRPEF trattenute ma non versate, oltre a 2.304,06 euro di sanzioni e 2.115,09 euro di interessi. La società ha sostenuto che l'omesso versamento fosse dovuto a una crisi di liquidità causata dai ritardi nei pagamenti di ASL, Ministeri, Comuni e altre pubbliche amministrazioni, invocando la causa di non punibilità per forza maggiore prevista dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 472/1997.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la legittimità delle sanzioni e degli interessi. I ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, pur avendo determinato una crisi di liquidità, non sono stati ritenuti imprevedibili e irresistibili, trattandosi di una situazione ricorrente e prevedibile. Inoltre, la società non ha dimostrato di aver adottato tutte le precauzioni idonee a evitare l'omesso versamento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore
La causa di non punibilità richiede una forza maggiore intesa come evento esterno, imprevedibile e irresistibile, non imputabile al contribuente, nonostante l'adozione di tutte le cautele ragionevoli.
Sentenza della Corte di giustizia CE, causa C-14/06
La forza maggiore presuppone un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e un elemento soggettivo, consistente nell'adozione di misure appropriate per prevenirne le conseguenze senza sacrifici eccessivi.
Ordinanza della Corte di Cassazione civile, sezione tributaria, n. 22153/2017
La crisi di liquidità può rilevare come forza maggiore solo se deriva da circostanze anormali, imprevedibili e irresistibili e se il contribuente dimostra di aver adottato ogni precauzione idonea a evitare la violazione.
Massime di principio
- La semplice crisi di liquidità non esonera dal pagamento delle ritenute IRPEF già trattenute ai dipendenti o a terzi.
- I ritardi nei pagamenti da parte di Ministeri, Comuni, ASL e altre pubbliche amministrazioni, se ricorrenti o prevedibili, normalmente non integrano una causa di forza maggiore.
- Per ottenere la non applicazione delle sanzioni occorre provare sia l'eccezionalità, imprevedibilità e irresistibilità dell'evento, sia l'adozione di tutte le misure ragionevoli per adempiere.
- Le ritenute trattenute hanno natura di somme appartenenti all'Erario e non dovrebbero essere utilizzate per finanziare la gestione ordinaria dell'impresa.
- La documentazione relativa ai crediti verso clienti pubblici può dimostrare la difficoltà finanziaria, ma non è di per sé sufficiente a escludere sanzioni e interessi.
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