Cassazione Penale, Ordinanza n. 21150/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Due soggetti condannati in appello per truffa aggravata hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21 novembre 2024. Il primo motivo del ricorso di entrambi deduceva vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per i reati di truffa ex art. 640 c.p. contestati ai capi A), B) e F), ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese in modo puntuale dalla sentenza di merito. A uno dei ricorrenti era inoltre devoluto un secondo motivo con cui si lamentava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da un operante di polizia giudiziaria, assunto che avrebbe riferito accertamenti e documenti non presenti nel fascicolo del pubblico ministero e non vagliati dalle parti in dibattimento; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata e comunque generica, perché il teste di p.g. poteva riferire sugli accertamenti svolti anche se non confluiti in una annotazione depositata o in documentazione disponibile alle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di condanna degli imputati alla rifusione delle spese e degli onorari di parte civile, rilevando che le conclusioni scritte depositate non avevano apportato un apprezzabile contributo difensivo. La decisione di merito di condanna per truffa resta quindi ferma.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come titolo dei reati di truffa contestati ai capi A), B) e F), rispetto ai quali i ricorsi contestavano la motivazione della condanna.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza sviluppare una critica argomentata autonoma.
- La censura di vizio di motivazione non può essere proposta in forma meramente apparente o generica: il ricorso deve indicare con precisione gli specifici passaggi della decisione contestati e spiegare perché essi sarebbero illogici o carenti.
- Le dichiarazioni rese in dibattimento da un operante di polizia giudiziaria possono legittimamente riguardare gli accertamenti svolti nel corso delle indagini, anche se tali accertamenti non siano confluiti in un'annotazione depositata nel fascicolo del pubblico ministero o in altra documentazione messa a disposizione delle parti; da ciò non deriva automaticamente inutilizzabilità della prova.
- Le conclusioni scritte della parte civile non danno diritto alla rifusione delle spese quando si limitino ad aderire alla sentenza impugnata senza offrire un concreto e apprezzabile apporto argomentativo alla decisione.
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