Cassazione Penale, Sentenza n. 13120/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra i reati già oggetto della sentenza della Corte del 6 giugno 2016 e quelli giudicati con sentenza dell'11 luglio 2018. A supporto ha prodotto intercettazioni ambientali in carcere successive al febbraio 2007, intercettazioni a carico di Maurizio Garofalo dopo l'arresto del 2014, dichiarazioni del collaboratore Pellegrino e verbali relativi alla collaborazione di Isidoro Di Gioia, sostenendo che tali elementi, mai valutati nella precedente istanza, dimostravano l'unicità del disegno criminoso tra le partecipazioni alle compagini associative di stampo mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere reiterativo di argomentazioni già esaminate. Ha ritenuto che molte delle prove indicate non fossero nuove, essendo già state acquisite e valutate, almeno implicitamente, nei procedimenti originari; ha inoltre rilevato l'assenza di indicazioni sul contenuto decisivo delle dichiarazioni del collaboratore Di Gioia. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
istituto della continuazione in executivis
norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il ricorso mirava al suo utilizzo per aggregare le sentenze ma la Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi nuovi idonei a modificare la valutazione precedente
art. 649 cod. proc. pen.
principio del ne bis in idem per il giudizio di cognizione
il principio del ne bis in idem si estende, in linea di principio, anche all'esecuzione; impedisce la riproposizione di questioni già decise
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni, a fronte di una determinazione giudiziale già assunta e non impugnata, ovvero impugnata con esito infruttuoso
la disposizione vieta la reiterazione di medesime questioni già esaminate e concluse dal giudice e giustifica l'inammissibilità di istanze meramente reiterative
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese processuali
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese; la Corte ha aggiunto la misura di euro 3000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità/colpa dell'impugnazione, richiamando principi di responsabilità sanzionatoria
Sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione e alla possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria a soggetti che propongono impugnazioni manifestamente infondate o ritualmente viziate
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020 (Paviglianiti, Rv. 279786-01)
precisa il criterio secondo cui il divieto di riproposizione riguarda il "dedotto" e non il "deducibile": cioè le questioni non proposte nel primo giudizio, e quindi non oggetto di vaglio, possono essere successivamente sollevate se realmente nuove
Massime di principio
- Non basta riproporre argomenti già esaminati: per ottenere riesame in sede esecutiva occorre provare che gli elementi prodotti siano effettivamente nuovi e non già acquisiti o implicitamente valutati nel precedente procedimento
- La distinzione tra "dedotto" e "deducibile" è cruciale: sono precluse le questioni già dedotte e decise; invece possono essere riproposte questioni effettivamente non proposte e non vagliate in precedenza
- La mera produzione postuma di documenti non risana un'istanza già inammissibile: la difesa deve indicare contenuti e rilevanza decisiva delle nuove prove, spiegando perché non potevano essere presentate prima e come avrebbero inciso sulla valutazione
- Le dichiarazioni di collaboratori o nuovi testi vanno descritte nel loro contenuto e collegamento fattuale: è necessario motivare perché tali dichiarazioni cambierebbero l'esito del riconoscimento della continuazione
- Esistono conseguenze processuali e sanzioni per impugnazioni reiterative o manifestamente infondate (oneri spese e somme a favore della Cassa delle ammende); quindi valutare la probabilità di successo prima di proporre nuove istanze
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