Ordinanza n. 750/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del PROVVEDIMENTO DI REVOCA del NULLA OSTA AL LAVORO STAGIONALE - PRATICA PROT N. P-NA/L/Q/2023/104705;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro stagionale relativo alla pratica P-NA/L/Q/2023/104705
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro stagionale, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la violazione del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, la mancata presentazione all'ultima convocazione sarebbe stata giustificata dal periodo feriale del datore di lavoro e sarebbe stata prontamente comunicata all'ufficio, con richiesta di fissazione di un nuovo appuntamento. Il ricorrente ha inoltre allegato di avere già effettuato le integrazioni documentali richieste. La revoca era invece motivata dall'Amministrazione sulla base di carenze documentali e dell'assenza alla convocazione.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris. Il provvedimento è apparso prima facie sproporzionato, poiché l'Amministrazione avrebbe applicato la misura più afflittiva della revoca per una mancata presentazione all'ultima convocazione potenzialmente giustificata e tempestivamente comunicata. Il giudice ha inoltre rilevato che la motivazione non sembrava considerare adeguatamente la precedente attività procedimentale, caratterizzata da plurime convocazioni alle quali le parti avevano partecipato, né le integrazioni documentali asseritamente già prodotte, evidenziando un possibile difetto di motivazione e di istruttoria e un apparente contrasto con i principi di collaborazione e buon andamento. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente al mantenimento della regolarità del soggiorno fino alla definizione del giudizio di merito rispetto all'interesse pubblico sotteso all'atto, la cui legittimità sostanziale richiede un approfondimento. L'istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione dell'efficacia della revoca e ordine all'Amministrazione di procedere a un sollecito riesame dell'istanza. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 18 novembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un nulla osta può essere sospesa quando appaia prima facie sproporzionata rispetto alla condotta contestata, soprattutto se la mancata partecipazione a una convocazione risulti potenzialmente giustificata e tempestivamente comunicata all'amministrazione.
- La motivazione di un provvedimento di revoca deve confrontarsi con l'intera sequenza procedimentale, comprese le precedenti convocazioni cui l'interessato abbia partecipato e le integrazioni documentali eventualmente prodotte; l'omessa considerazione di tali elementi può integrare, in via cautelare, un difetto di motivazione e di istruttoria.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse dello straniero alla regolarità del soggiorno in attesa della decisione di merito può prevalere sull'interesse pubblico all'immediata efficacia della revoca quando la legittimità sostanziale dell'atto necessiti di un approfondimento e il pregiudizio derivante dalla revoca sia particolarmente incisivo.
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