Cassazione Civile, Ordinanza n. 20739/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La procedura fallimentare ha impugnato il decreto con cui il Tribunale aveva ammesso al passivo un credito chirografario? no, in realtà in privilegio ipotecario di primo grado, per euro 43.085,02, vantato dalla società cessionaria di un credito bancario. La contestazione riguardava la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria: secondo la ricorrente, non era sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativo a una cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., perché in pari data la banca cedente aveva stipulato tre diverse cessioni di crediti in blocco, tutte pubblicate nella stessa Gazzetta Ufficiale e con contenuto identico. Di conseguenza, il credito azionato avrebbe potuto essere ricompreso in una qualsiasi delle tre operazioni, sicché mancava la dimostrazione certa dell'inclusione del singolo mutuo oggetto di causa nella specifica cessione invocata. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 111, 113 e 115 c.p.c.; con il secondo motivo la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando anche che il Tribunale avesse affermato apoditticamente, senza motivazione adeguata, che non vi fosse incertezza sul titolo e che i codici numerici prodotti fossero idonei a individuare il credito ceduto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, quando il soggetto agisca come successore a titolo particolare del creditore originario in forza di una cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., grava su di lui l'onere di provare l'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la presenza di tre cessioni contestuali e di contenuto identico rendeva insufficiente un avviso generico e un elenco indistinto di codici numerici, non essendo stata spiegata la ragione per cui il credito dovesse essere riferito proprio alla cessione invocata e non alle altre.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Nelle cessioni in blocco di crediti bancari l'avviso in Gazzetta Ufficiale può valere come prova della cessione, ma solo se gli elementi comuni consentono di individuare senza incertezze i rapporti ceduti; resta fermo l'onere del cessionario di provare l'inclusione del singolo credito nell'operazione.
art. 111 c.p.c.
Invocato per denunciare la violazione delle regole sulla legittimazione e sul processo, in relazione alla ritenuta prova insufficiente della titolarità del credito.
art. 113 c.p.c.
Invocato come parametro di corretta decisione secondo diritto da parte del giudice.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare l'utilizzo e la valutazione della prova documentale da parte del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Il cessionario che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della propria legittimazione sostanziale, inclusa l'inclusione del credito ceduto.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva, ma la Corte ha ritenuto che il problema fosse soprattutto la mancata dimostrazione specifica del collegamento del credito alla cessione.
art. 2729 c.c.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici, non sufficienti nel caso concreto a colmare l'incertezza sull'identificazione del credito ceduto.
Massime di principio
- Chi agisce come cessionario di un credito in blocco ex art. 58 T.U.B. deve provare che il credito azionato rientrava effettivamente nella specifica operazione di cessione posta a fondamento della domanda o dell'insinuazione al passivo.
- La produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente solo se, per la struttura delle categorie o degli elementi identificativi utilizzati, il credito risulta individuabile senza incertezze; in presenza di cessioni plurime e contestuali di contenuto identico, l'avviso generico non basta.
- L'elenco di codici numerici o strumenti interni di individuazione predisposti dalla banca cedente non sono di per sé sufficienti, se non consentono di ricondurre in modo univoco il singolo rapporto bancario al credito azionato.
- Se il giudice di merito afferma la non incertezza del titolo senza confrontarsi con un rilievo specifico sulla pluralità di cessioni e sull'indistinguibilità dei documenti prodotti, la motivazione è censurabile per apoditticità.
- La corretta qualificazione del vizio denunciato dipende dal contenuto sostanziale delle argomentazioni del ricorrente e non dalla sola rubrica formale del motivo.
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