Sentenza n. 7594/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 27/2026, che aveva annullato la nomina di un nuovo revisore contabile e riconosciuto il risarcimento del danno al revisore sostituito
Esito
Favorevole al resistente (revisore contabile)
Prevale il privato
La controversia
Il revisore contabile aveva impugnato la deliberazione commissariale n. 13 del 16 maggio 2022, con cui era stato nominato un altro revisore della Comunità Montana, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere e chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno. Il TAR aveva accolto il ricorso e condannato l’ente al risarcimento. In appello la Comunità Montana ha dedotto: 1) tardività del ricorso originario; 2) erronea applicazione della disciplina regionale, che sarebbe stata abrogata dalla legge regionale n. 4/2024, e conseguente applicabilità dell’art. 235 d.lgs. 267/2000 sulla durata triennale dell’incarico e sulla decadenza dei revisori già prorogati; 3) erroneo accoglimento della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento; 4) illegittimità della condanna risarcitoria per carenza di prova del danno e violazione dei criteri sull’onere probatorio.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto. Il primo motivo è infondato: la deliberazione, pubblicata all’albo pretorio e non notificata individualmente, è rimasta affissa sino al 7 giugno 2022; tenuto conto della sospensione feriale, il termine per impugnare scadeva il 6 settembre 2022, giorno in cui il ricorso fu notificato. Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo: la legittimità della nomina va valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione, il 16 maggio 2022; l’art. 3, comma 127, l.r. 17/2016 disponeva che i revisori restassero in carica sino all’approvazione del bilancio finale di liquidazione. L’Amministrazione non ha provato che tale bilancio fosse stato approvato, sicché il revisore originario doveva considerarsi prorogato ex lege. La legge regionale n. 4/2024, successiva, non poteva incidere sulla legittimità dell’atto al momento della sua emanazione. La questione della comunicazione di avvio è stata ritenuta irrilevante, perché l’illegittimità sostanziale della nomina del nuovo revisore era già decisiva. È infondato anche il quarto motivo: pur gravando sul privato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi del danno, nella fattispecie il pregiudizio è stato ritenuto in re ipsa, quale conseguenza diretta e immediata della cessazione anticipata dell’incarico. La liquidazione aveva riguardato soltanto i compensi spettanti sino alla scadenza naturale, con riduzione del 50%. Sentenza di primo grado confermata; spese del grado d’appello compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
L’impugnata deliberazione commissariale del 17 maggio 2022 è stata pubblicata all’Albo Pretorio il successivo 23 maggio 2022, ed è rimasta affissa sino al 7 giugno 2022, data che segna il dies a quo di decorrenza del termine per l’impugnativa, ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a, trattandosi di atto non notificato in forma individuale.
Per gli atti non notificati individualmente, il termine d’impugnazione decorre dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio; nel caso concreto, computata la sospensione feriale, il ricorso notificato il 6 settembre 2022 era tempestivo.
art. 3, comma 127, l.r. 17/2016
Orbene, l’appellante non ha fornito prova dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione, ragion per cui il revisore-ricorrente doveva ritenersi prorogato ex lege nell’incarico.
La proroga legale dei revisori permane sino all’approvazione del bilancio finale di liquidazione; in assenza di prova dell’avvenuta approvazione, l’incarico non può considerarsi cessato.
art. 2697 c.c.
È ben vero che, in caso di promovimento di azione risarcitoria, caratterizzata da una posizione di assoluta parità tra le parti, trovano applicazione gli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), che impongono al privato la prova di tutti gli elementi costitutivi del risarcimento del danno, tra cui quella del pregiudizio da lui sofferto per effetto dell’illegittima condotta dell’Amministrazione.
Nell’azione risarcitoria proposta nel giudizio amministrativo, in una posizione di parità tra le parti, spetta al privato provare gli elementi costitutivi della responsabilità, compreso il danno; il giudice ha tuttavia ritenuto che, nel caso concreto, il danno derivasse direttamente dalla cessazione illegittima anticipata dell’incarico.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata in base alla disciplina vigente al momento della sua adozione; una legge sopravvenuta non determina, di per sé, l’illegittimità originaria dell’atto.
- Quando la legge proroga l’incarico dei revisori contabili sino all’approvazione del bilancio finale di liquidazione, l’incarico permane se l’Amministrazione non prova che tale bilancio sia stato approvato.
- Nell’azione risarcitoria, il privato deve provare gli elementi costitutivi del danno secondo l’art. 2697 c.c.; il pregiudizio può tuttavia essere ritenuto in re ipsa quando discenda in via diretta e immediata dalla cessazione anticipata e illegittima di un incarico, con liquidazione limitata ai compensi riferibili alla durata residua.
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