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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07795/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda due imputati condannati in primo grado per concorso in tentato furto; la Corte di appello di Palermo ha poi riformato parzialmente la sentenza, eliminando la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ma ha lasciato ferma la condanna e la pena. Un ricorso è stato proposto nell'interesse di una imputata ed è stato ritenuto generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico gli elementi su cui fondare la censura contro una motivazione ritenuta logicamente corretta. L'altro ricorso, proposto nell'interesse del coimputato, conteneva un solo motivo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione sulla quantità della pena; tale censura è stata giudicata aspecifica, perché non correlata alle ragioni del provvedimento impugnato, e comunque manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale, pur eliminando l'aggravante, poteva confermare il precedente bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e mantenere invariata la pena, con valutazione insindacabile in cassazione se congruamente motivata. La pena era stata peraltro fissata in misura inferiore al minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e determinate censure; la mancanza di specificità e determinatezza comporta l'inammissibilità.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente dalla formula "concorso in tentato furto" non è però espressamente citato nel testo; non viene quindi incluso come norma citata in senso tecnico.

  • art. 56 c.p.

    Il fatto è qualificato come tentato furto, ma il testo non riporta espressamente l'articolo; non viene quindi indicato come norma citata in senso tecnico.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a enunciazioni generiche o indeterminate, senza indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la censura e senza consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
  • La censura è aspecifica quando non si confronta con le ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, se in appello viene esclusa un'aggravante ma resta necessario un nuovo giudizio di bilanciamento tra circostanze, il giudice può confermare la precedente pena, purché motivi congruamente la scelta; tale valutazione è insindacabile in cassazione se logicamente e adeguatamente argomentata.
  • La mera eliminazione di una circostanza aggravante non impone automaticamente la riduzione della pena, ove la motivazione del giudice di merito dia conto della persistente adeguatezza del bilanciamento circostanziale e della misura sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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