Cassazione Penale, Sentenza n. 48876/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di diritto: il Procuratore generale ha censurato la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione pronunciata dal Tribunale di Teramo. Secondo la pubblica accusa il Giudice aveva erroneamente computato il termine prescrizionale (indicandolo in sette anni e cinque mesi, con estinzione al 22/10/2018), senza tener conto della pena detentiva massima prevista per il reato contestato (furto aggravato, artt. 624 e 625 c.p.), pari a dieci anni, né degli aumenti applicabili per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Inoltre il ricorrente deduce che, in presenza dell'assenza dell'imputata, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. e ordinare nuove ricerche, invece di revocare la sospensione e pronunciare la sentenza di estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel calcolo della prescrizione non considerando correttamente la pena massima (10 anni) e gli aumenti per la recidiva, e non avendo applicato la sospensione del processo ex art. 420-quater c.p.p. in presenza dell'assenza dell'imputata. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Teramo per il prosieguo del procedimento (ricostituzione della sospensione e/o ulteriori ricerche e atti conseguenti).
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Definisce il delitto di furto; rilevante per individuare la fattispecie base su cui calcolare la pena e quindi il termine di prescrizione.
art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7
Individua le aggravanti applicate al furto (ad es. uso di mezzi fraudolenti, esposizione alla pubblica fede) che contribuiscono alla qualificazione del reato e al relativo intervallo massimo di pena (fino a dieci anni).
art. 157 c.p.
Principio secondo cui il termine di prescrizione si computa in relazione alla pena edittale massima applicabile; qui è stato richiamato per stabilire che il punto di riferimento è la pena massima prevista per il reato aggravato.
art. 63 c.p., comma 4
Regola gli aumenti di pena per la recidiva; la Corte ha ritenuto rilevante l'aumento (nell'ordine di circa un terzo) per il calcolo del termine prescrizionale.
art. 161 c.p., comma 2
Prevede che l'interruzione della prescrizione possa aumentare il termine fino a due terzi; è stato considerato nel novero degli elementi che incidono sul computo complessivo della prescrizione.
art. 420-quater c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di sospendere il processo quando l'imputato è irreperibile e di adottare specifiche misure per la ricerca; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto applicare tale norma invece di revocare la sospensione e dichiarare la prescrizione.
art. 420-quinquies c.p.p., comma 2, lett. d)
Regolamenta gli effetti della revoca della sospensione e la pronuncia di sentenza; la Corte ha osservato che il Tribunale ha applicato questa disposizione in modo errato alla luce dell'obbligo di sospensione.
art. 604 c.p.p., comma 5-bis
Consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento, di disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo; la Corte ha annullato la sentenza e trasmesso gli atti al Tribunale di Teramo.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Indica la motivazione di cassazione dedotta (violazione di norme sostanziali e processuali), richiamata dal ricorso come violazione della legge penale nel calcolo della prescrizione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'enunciazione del motivo di ricorso; citato per indicare i limiti formali del motivo proposto dal Procuratore generale.
Massime di principio
- Per il calcolo della prescrizione bisogna prendere come riferimento la pena detentiva massima prevista per la fattispecie concreta, comprensiva degli aumenti per aggravanti e recidiva (art. 157 c.p.).
- Gli aumenti di pena dovuti alla recidiva vanno computati nel calcolo del termine prescrizionale e possono incidere sostanzialmente sulla decorrenza della prescrizione (art. 63 c.p.).
- Eventuali atti interruttivi della prescrizione possono estendere il termine anche fino ai limiti previsti dall'art. 161 c.p., e devono essere valutati congiuntamente all'entità della pena edittale.
- Se l'imputato è irreperibile, il giudice deve applicare la sospensione del processo prevista dall'art. 420-quater c.p.p. e adottare le misure di ricerca necessarie; non è corretto revocare la sospensione e dichiarare l'estinzione per prescrizione senza aver prima esaurito tali misure.
- La Corte di cassazione può annullare le decisioni che abbiano errato il computo della prescrizione o l'applicazione delle norme sulla sospensione e rinviare gli atti al giudice di merito per il prosieguo secondo le norme processuali (art. 604 c.p.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48618/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48620/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48621/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48623/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48625/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48627/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →