Sentenza n. 956/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - in parte qua, del provvedimento irricevibilità pratica SUAPE datato 12 dicembre 2024 con il quale è stata dichiarata “l’irricevibilità della dichiarazione autocertificativa indicata in oggetto e la sua inefficacia con decorrenza dalla data di trasmissione della stessa al SUAPE. La S.V. è invitata pertanto a non procedere a realizzare l’intervento oggetto della dichiarazione autocertificativa stessa, in quanto lo stesso è da intendersi privo di qualsiasi titolo abilitativo per i motivi sopra indicati. Qualora la S.V. intenda procedere a realizzare l’intervento, dovrà inoltrare una nuova pratica, in forma completa e ricevibile, utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul portale istituzionale www.sardegnaimpresa.eu. attivando la corretta tipologia di procedimento (Conferenza di Servizi)”, assunto dal SUAPE del Comune di Olbia in esito alla richiesta di rinnovo dei titoli autorizzatori n. 01/2022, 02/2022, 03/2022 e 04/2022 già rilasciati dalla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia - Tempio con il provvedimento unico n. 44 del 13 gennaio 2022; - in parte qua, dell’atto correlato risposta a nota prot. n. 62242 del 20 dicembre 2024, con il quale la Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 7, Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, non ha ritenuto corretta la richiesta presentata dalla società ricorrente con posta elettronica certificata del 12 dicembre 2024 per il rinnovo dei titoli autorizzatori n. 01/2022, 02/2022, 03/2022 e 04/2022 già rilasciati con il provvedimento unico n. 44 del 13 gennaio 2022, “in quanto il procedimento appartiene all’ambito SUAPE che, ai sensi degli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24 del 20.10.2016, provvede al coinvolgimento di tutti i Soggetti competenti in merito all’istanza. Il provvedimento di competenza dell’Ente scrivente, con la determinazione dell’eventuale canone di occupazione dovuto, sarà emesso a conclusione del procedimento SUAPE con esito positivo. Si invita, pertanto, a effettuare il caricamento dell’istanza in oggetto sulla piattaforma SUAP utilizzando la modulistica relativo al procedimento di Conferenza dei Servizi, come da istanza originaria, in quanto l’istante è privo dei titoli abilitativi che consentono il procedimento di Autocertificazione”; - in parte qua, di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società quivi ricorrente) ivi compreso, ove occorra, qualunque ulteriore atto e/o misura applicativa; per la condanna al risarcimento del danno subito a causa di attività, comportamento ed atti illegittimi, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento SUAPE di irricevibilità dell’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo di titoli autorizzatori relativi a quattro impianti pubblicitari e nota provinciale che ha richiesto l’attivazione della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto nel 2022, mediante conferenza di servizi, un provvedimento unico e quattro autorizzazioni provinciali per l’installazione di impianti pubblicitari su strade provinciali, per la durata rinnovabile di tre anni. Nel dicembre 2024 presentava un’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo dei titoli. Il SUAPE dichiarava la pratica irricevibile, ritenendo necessario il procedimento in conferenza di servizi, poiché il rinnovo riguardava titoli con rilevanza edilizia e implicava valutazioni discrezionali, anche in materia di occupazione di suolo pubblico e tutela paesaggistica. La Provincia adottava una nota di analogo contenuto. La ricorrente deduceva: violazione della disciplina SUAPE, dell’art. 29 della l.r. Sardegna n. 24/2016, dell’art. 23 d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 53 d.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione della proporzionalità; esercizio illegittimo del potere di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990; violazione dei principi di efficienza, economicità e non aggravamento; violazione del principio di affidamento, anche in ragione di prassi difformi seguite da altri enti e dalla stessa amministrazione provinciale. Il Comune aveva eccepito, inoltre, l’inammissibilità per difetto di lesività e di interesse, sostenendo che l’atto si limitasse a rilevare un vizio formale e che i titoli fossero comunque scaduti prima della notifica del ricorso.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso e ritiene ammissibili le impugnazioni. Il provvedimento di irricevibilità è lesivo perché impone alla società di attivare un procedimento diverso e più complesso, mentre l’interesse all’utilizzo della procedura semplificata costituisce un interesse giuridicamente tutelabile. Sussiste anche l’interesse attuale, poiché l’istanza era stata presentata prima della scadenza dei titoli. Nel merito, il Collegio afferma che l’autorizzazione prevista dagli artt. 23 d.lgs. n. 285/1992 e 53 d.P.R. n. 495/1992 ha natura sostanzialmente concessoria, assorbe la valutazione edilizio-urbanistica e l’occupazione di suolo pubblico, ma non sottrae tali interessi alla valutazione delle amministrazioni competenti nel procedimento di rilascio o rinnovo. Il rinnovo deve essere effettuato mediante conferenza di servizi quando l’impianto ha rilevanza edilizia oppure quando sono necessarie valutazioni discrezionali, ad esempio in materia paesaggistica o di occupazione di suolo pubblico. Il punto 312.d dell’allegato B alla d.g.r. Sardegna n. 49/2019, pur prevedendo in via generale l’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo degli impianti pubblicitari, contiene una clausola di riserva per gli ulteriori adempimenti necessari in relazione alle caratteristiche effettive dell’intervento. Nel caso concreto gli impianti avevano rilevanza edilizia ed erano stati originariamente autorizzati mediante conferenza di servizi; era quindi corretto richiedere nuovamente tale modulo procedimentale. L’art. 39-bis della l.r. n. 24/2016 impedisce la richiesta di documenti già prodotti, ma non determina l’applicabilità dell’autocertificazione a 0 giorni quando ricorrono i presupposti della conferenza di servizi. Gli atti impugnati non costituiscono revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990: i titoli non sono stati revocati, ma hanno cessato di produrre effetti alla naturale scadenza per mancato rinnovo. È infondato anche il motivo relativo al non aggravamento, poiché il sistema consente la continuità dell’attività durante il procedimento di rinnovo, purché l’istanza sia presentata tempestivamente. Non sussiste un affidamento tutelabile fondato su prassi amministrative difformi o su precedenti errori, né un atto legittimo può essere dichiarato illegittimo perché in passato l’amministrazione abbia seguito un diverso modus operandi. L’irricevibilità era inoltre coerente con la disciplina SUAPE, che prevede tale esito in caso di errata scelta della tipologia procedimentale. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disciplina l’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari lungo le strade; il venir meno del titolo comporta l’abusività del manufatto e l’obbligo di rimozione.
art. 53 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile
Prevede la durata triennale e la rinnovabilità dell’autorizzazione, senza imporre che ogni rinnovo sia trattato con autocertificazione a 0 giorni.
art. 29, commi 2 e 4, l.r. Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24
Attribuisce al SUAPE competenze sui procedimenti relativi alle attività economiche e agli interventi edilizi e demanda alla Giunta regionale la disciplina applicativa uniforme dei procedimenti.
art. 37 l.r. Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24
esclude il procedimento in autocertificazione quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione
Esclude l’autocertificazione quando il procedimento richiede valutazioni discrezionali, rendendo necessaria la conferenza di servizi.
art. 39-bis l.r. Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24
In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario.
Semplifica la documentazione richiesta per il rinnovo, ma non stabilisce il modulo procedimentale applicabile e non rende utilizzabile l’autocertificazione quando sussistono rilevanza edilizia o valutazioni discrezionali.
art. 3.1 dell’allegato A alla d.g.r. Sardegna n. 49/19 del 5 dicembre 2019
Raccorda le competenze SUAPE ai procedimenti relativi alle attività economiche e agli interventi edilizi.
punto 312.d dell’allegato B alla d.g.r. Sardegna n. 49/19 del 5 dicembre 2019
con le modalità della L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento
Prevede l’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo degli impianti pubblicitari, ma fa salvi gli ulteriori titoli e procedimenti necessari in ragione delle caratteristiche concrete dell’intervento.
art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241
Non è applicabile perché l’atto impugnato non revoca i titoli originari, ma dichiara irricevibile il modulo procedimentale utilizzato per il rinnovo.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
I principi di economicità, efficienza e non aggravamento non impediscono la conferenza di servizi quando il rinnovo richiede valutazioni edilizie o discrezionali.
art. 8.4.1, lettera k), dell’allegato A alla d.g.r. Sardegna n. 49/2019
errata indicazione della tipologia del procedimento (quali procedimento in autocertificazione in luogo della conferenza di servizi, presentazione di singole istanze o SCIA riferite ad una specifica normativa settoriale in fattispecie per le quali è necessario avviare un procedimento unico), limitatamente a ciò che è possibile rilevare nell’ambito di una verifica formale
Consente di dichiarare irricevibile la pratica quando è stata scelta l’autocertificazione invece della conferenza di servizi, se l’errore è rilevabile mediante verifica formale.
Massime di principio
- Il rinnovo di un’autorizzazione per impianti pubblicitari lungo strade provinciali deve essere trattato mediante conferenza di servizi quando l’impianto ha rilevanza edilizia o quando il rinnovo richiede valutazioni discrezionali di amministrazioni competenti, anche in materia paesaggistica o di occupazione di suolo pubblico.
- L’autorizzazione prevista dalla disciplina del Codice della strada per gli impianti pubblicitari può assorbire la valenza edilizio-urbanistica e l’occupazione di suolo pubblico, ma i relativi interessi pubblici devono essere nuovamente valutati nel procedimento di rinnovo quando la persistenza delle condizioni originarie non è verificabile mediante una procedura meramente autocertificativa.
- La previsione regolamentare dell’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo degli impianti pubblicitari non ha carattere assoluto: la relativa applicazione è subordinata alle clausole che fanno salvi gli ulteriori titoli e procedimenti necessari in relazione alle caratteristiche concrete dell’intervento.
- La disciplina che esonera l’interessato dal ripresentare asseverazioni e allegati già prodotti per il titolo originario semplifica la documentazione del rinnovo, ma non modifica il modulo procedimentale applicabile né consente l’autocertificazione quando sono necessarie valutazioni discrezionali.
- L’atto con cui il SUAPE dichiara irricevibile un’autocertificazione e indica la necessità di attivare la conferenza di servizi è immediatamente lesivo quando impone un procedimento più complesso e incide sull’interesse del privato a ottenere il bene finale mediante una procedura semplificata.
- La prassi amministrativa difforme o l’eventuale errore commesso in precedenti procedimenti non rende illegittimo un provvedimento conforme alla legge e non fonda un affidamento tutelabile a ottenere ulteriori provvedimenti illegittimi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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