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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48810/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugno dell'ordinanza che rigettava la richiesta di revoca degli arresti domiciliari applicati all'Impembo per i reati di incendio e minaccia (artt. 424 e 513-bis c.p.). Il ricorrente denunciava contraddittorietà, incongruenza e illogicità della motivazione del riesame, fondata su notizie non riscontrate processualmente (in particolare la valorizzazione di dichiarazioni del testimone Cerulli e l'utilizzo della presunta "confessione" del coimputato Schiavo, che avrebbe invece dichiarato l'estraneità dell'Impembo), la totale assenza di elementi probatori a carico di un soggetto incensurato, l'assenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione e il lungo intervallo temporale tra il fatto e l'applicazione della misura

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutte le censure dirette a rinnovare la valutazione dello spessore indiziario (perché tali questioni non erano state dedotte in appello). Tuttavia il ricorso è stato ritenuto fondato sul profilo dell'attualità dell'esigenza cautelare: la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva ritenuto il periodo di circa un anno "abbastanza" recente, è stata giudicata generica e apodittica. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e ha rinviato il procedimento al Tribunale per il riesame di Salerno per un nuovo esame dell'attualità del pericolo di reiterazione ex art. 274, lett. c) c.p.p., richiedendo una motivazione più accurata e prognosi sulla possibilità di condotte reiterative alla luce della personalità, modalità di commissione e contesto

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lettera c) c.p.p.

    La norma relativa alle esigenze cautelari è stata richiamata sia dal ricorrente (per violazione della motivazione in relazione al requisito dell'attualità) sia dalla Corte che ha rimesso la valutazione al Tribunale; la cassazione richiede una motivazione prognostica specifica sull'attualità del pericolo di reiterazione

  • art. 127 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione al deposito di memoria difensiva (memoria di replica), che tuttavia non ha mutato l'esito sulle censure inammissibili concernenti la gravità indiziaria

  • art. 424 c.p. (incendio)

    Norma sostanziale relativa al reato per il quale è stata applicata la misura; citata come fattispecie di riferimento

  • art. 513-bis c.p. (minaccia aggravata)

    Norma sostanziale relativa al reato contestato nel procedimento principale

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu)

    La Corte ha richiamato principi consolidati: l'attualità del pericolo non equivale all'imminenza ma alla continuità del "periculum libertatis" e richiede una valutazione prognostica accurata, che diventa più rigorosa quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è possibile rinnovare valutazioni probatorie o di gravità indiziaria che non siano state tempestivamente dedotte in appello: tali profili risultano inammissibili
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p., lett. c) richiede una motivazione prognostica specifica e articolata, che consideri modalità della condotta, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale
  • Un intervallo temporale fra fatti e applicazione della misura (es. circa un anno) non esclude di per sé l'attualità del pericolo, ma il giudice deve motivare in modo concreto perché quel lasso di tempo sia compatibile con la sussistenza delle esigenze cautelari; formule generiche (es. "abbastanza recente") sono insufficienti
  • Dichiarazioni di terzi (testimoni o coimputati) possono essere valorizzate solo se il loro contenuto è stato adeguatamente rilevato e censito nei gradi precedenti: se tali elementi non sono stati oggetto di doglianza nel grado intermedio, non possono essere rinnovati in cassazione
  • In caso di motivazione insufficiente riguardo all'attualità del pericolo, la cassazione annulla e rinvia al giudice del riesame per un nuovo e più approfondito esame delle esigenze cautelari

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