Corte di giustizia, Sentenza C-292/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 giugno 2023. — Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna contro «NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004» AD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Voci 1511 e 1517 – Olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato – Insussistenza di un metodo previsto per verificare la consistenza di un prodotto. — Causa C-292/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale bulgaro, chiarisce la classificazione tariffaria di un olio di palma raffinato e ulteriormente trattato. Stabilisce che la voce 1517 si applica alle preparazioni alimentari di olio di palma sottoposte a un trattamento diverso dalla raffinazione, anche se il trattamento non è chimico. La Corte aggiunge che, in assenza di metodi normativi specifici, le autorità doganali possono usare il metodo di analisi che ritengono adeguato, purché idoneo a risultati conformi alla nomenclatura combinata.
Classificazione tariffaria dell’olio di palma raffinato e testurizzato: criteri per distinguere le voci NC 1511 e 1517 e potere delle autorità doganali di scegliere il metodo di verifica in assenza di criteri normativi specifici.
La questione giuridica
Se un olio di palma raffinato, sbiancato, deodorato e commercializzato come "PALM FAT MP 36-39", sottoposto a ulteriori processi fisici (agitazione, filtrazione, raffreddamento, tempera, confezionamento e presunta testurizzazione), debba essere classificato nella voce 1511 della NC o nella voce 1517; se la nozione di "testurizzazione" rilevi ai fini dell’esclusione dalla voce 1511; e se, in assenza di metodi normativi specifici per verificare la consistenza del prodotto, le autorità doganali possano adottare autonomamente un metodo analitico di controllo.
Principio di diritto
La Corte afferma che una preparazione alimentare di olio di palma non rientrante nella voce 1516 della NC deve essere classificata nella voce 1517 quando, oltre alla raffinazione, abbia subito un ulteriore trattamento diverso dalla raffinazione, quale la testurizzazione intesa come modificazione della tessitura o della struttura cristallina; non è invece necessario che tale trattamento abbia comportato una modificazione chimica. Inoltre, quando la NC non prevede metodi o criteri specifici per verificare se il prodotto abbia subito un simile trattamento, le autorità doganali possono scegliere il metodo di verifica ritenuto appropriato, purché esso conduca a risultati conformi alla NC, restando il controllo finale al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci
- Decisione 87/369/CEE
Classificazione tariffaria dell’olio di palma raffinato e testurizzato: voci 1511 e 1517 della NC
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad – Varna in una controversia tra l’autorità doganale bulgara e un importatore, relativa alla corretta classificazione tariffaria di olio di palma raffinato e ulteriormente trattato. Il tema è rilevante per la tariffa doganale comune e per la determinazione dei dazi all’importazione applicabili.
Fatti e procedimento principale
Nel 2019 e nel 2020 la società NTK 2004 ha importato dalla Turchia partite di merce dichiarate come olio di palma rientrante nel codice TARIC 1511909900. A seguito di un controllo, il laboratorio doganale centrale bulgaro ha qualificato il campione come "shortening" di olio di palma, ritenendo che il prodotto avesse subito una testurizzazione, cioè una trasformazione finalizzata a modificare la struttura cristallina.
Sulla base di tale valutazione, la direzione delle dogane ha riclassificato la merce nella sottovoce 15179099 e ha irrogato una sanzione per frode doganale ai sensi dell’articolo 234 della legge bulgara sulle dogane, assumendo che la classificazione originaria fosse errata. Il giudice di primo grado ha annullato la sanzione, rilevando in particolare che il metodo del laboratorio non era stato ufficialmente convalidato e che le note esplicative del SA non hanno forza vincolante. L’amministrazione doganale ha impugnato tale decisione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- con quali criteri un prodotto come l’olio di palma raffinato, sbiancato, deodorato, agitato, filtrato, raffreddato, temperato e confezionato debba essere classificato nella voce 1511 o 1517;
- quale sia il significato della nozione di "testurizzazione" nelle note esplicative del SA relative alla voce 1517;
- se la sottoposizione del prodotto a testurizzazione sia sufficiente a escluderne la classificazione nella voce 1511;
- se, in assenza di norme o metodi specifici nella NC e nelle note esplicative, le autorità doganali possano utilizzare autonomamente procedure analitiche proprie per accertare la testurizzazione;
- se i prodotti descritti come "shortenings" ottenuti dall’olio di palma raffinato mediante testurizzazione debbano essere classificati nella voce 1517 e, in particolare, nella sottovoce 15179099.
Normativa rilevante
La Corte richiama il quadro normativo della classificazione tariffaria:
- il regolamento (CEE) n. 2658/87, istitutivo della nomenclatura combinata;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776, che aggiornano la NC per gli anni rilevanti;
- il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57 sul concetto di classificazione tariffaria;
- la convenzione internazionale sul sistema armonizzato e le relative note esplicative.
Sono inoltre rilevanti le regole generali 1, 2 b) e 3 a) per l’interpretazione della NC, nonché la nota complementare del capitolo 15 della NC.
Ragionamento della Corte sulla classificazione
La Corte ricorda che la classificazione tariffaria deve essere determinata, in via principale, dal testo delle voci e delle note di sezioni o capitoli, secondo le caratteristiche e proprietà oggettive della merce. Le note esplicative del SA e della NC, pur non vincolanti, sono strumenti importanti per un’applicazione uniforme.
La voce 1511 comprende l’olio di palma e le sue frazioni, anche raffinati, ma non chimicamente modificati. La voce 1517, invece, comprende margarina e altre miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali, diversi dai prodotti della voce 1516. Le note esplicative del SA precisano che tale voce include anche prodotti sottoposti a emulsificazione, impastatura o testurizzazione, quest’ultima definita come modificazione della tessitura o della struttura cristallina.
Da ciò la Corte deduce che la voce 1517 riguarda prodotti che costituiscono miscele o preparazioni sottoposte a trattamenti ulteriori rispetto alla semplice raffinazione, senza che sia necessario un cambiamento chimico dei componenti. Al contrario, la voce 1511 copre solo l’olio di palma greggio o raffinato, ma non ulteriormente trattato oltre la raffinazione.
Ne consegue che, per escludere la classificazione nella voce 1511, è sufficiente verificare se il prodotto abbia subito un trattamento diverso dalla raffinazione, come la testurizzazione. La eventuale modificazione chimica non è un criterio decisivo in questo contesto.
Risposta sulla nozione di testurizzazione
La Corte chiarisce che la testurizzazione, per come richiamata nelle note esplicative del SA, consiste nella modificazione della tessitura o della struttura cristallina del prodotto. Tuttavia, la questione centrale non è il nome del processo in sé, ma l’esistenza di un trattamento ulteriore rispetto alla raffinazione che alteri le caratteristiche fisiche della merce in modo rilevante per la classificazione.
Metodo di verifica in assenza di criteri normativi specifici
Quanto alla quarta questione, la Corte osserva che né la NC né le sue note esplicative prescrivono un metodo specifico per analizzare la consistenza di un prodotto come quello controverso. In tali circostanze, le autorità doganali possono scegliere il metodo di verifica ritenuto appropriato, purché esso sia idoneo a produrre risultati conformi alla NC.
Il controllo sull’adeguatezza del metodo concreto spetta al giudice nazionale. La Corte richiama, per analogia, la propria giurisprudenza secondo cui anche un metodo previsto nelle note esplicative non è necessariamente l’unico utilizzabile.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- rientra nella voce 1517 una preparazione alimentare di olio di palma non ricompresa nella voce 1516 e sottoposta a un trattamento diverso dalla raffinazione, a prescindere dal fatto che tale trattamento abbia o meno comportato una modificazione chimica;
- in mancanza di metodi e criteri definiti nella NC per accertare tale trattamento, le autorità doganali possono scegliere il metodo di verifica appropriato, purché esso conduca a risultati conformi alla nomenclatura combinata e ciò sia verificato dal giudice nazionale.
Principio affermato
Il principio di diritto enunciato è che, per la classificazione tariffaria, l’olio di palma raffinato rientra nella voce 1511 solo se non è stato sottoposto ad alcun trattamento ulteriore rispetto alla raffinazione; se invece ha subito un trattamento come la testurizzazione, deve essere classificato nella voce 1517, senza che rilevi la circostanza che il trattamento abbia inciso o meno sulla composizione chimica. In assenza di un metodo normativamente predeterminato per accertare tale trattamento, le autorità doganali possono utilizzare il metodo analitico che ritengono idoneo, fermo il controllo del giudice nazionale sulla sua conformità alla NC.
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