Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37486/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità o irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello e mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 601 c.p.p. (si contestava la notifica del differimento dell'udienza avvenuta il 3/10/2023 per l'udienza del 9/10/2023); (2) vizio per erronea applicazione degli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p. con riguardo alla dichiarazione di contumacia in primo grado, deducendo che la revoca dell'elezione di domicilio e la rinuncia del difensore domiciliatario avrebbero reso inidonea la notifica; (3) violazione dell'art. 603 c.p.p. per aver la Corte di appello ritenuto non necessaria la rinnovazione istruttoria dopo la rimessione in termini dell'imputato per proporre appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Sul primo motivo ha accertato che la citazione originaria e la rinnovazione per la prima udienza erano state notificate nei termini e che la successiva notifica del differimento (a mani proprie) non richiedeva il rispetto del termine dilatorio previsto per la prima udienza; sul secondo motivo ha rilevato la carenza di prove sulla rinuncia del difensore domiciliatario e che la sola presunta rinuncia non eccideva l'efficacia dell'elezione di domicilio in mancanza della dichiarazione di non accettazione; sul terzo motivo ha osservato che la rinnovazione istruttoria può essere pretesa solo se la prova richiesta era stata ammessa e assunta in primo grado in assenza dell'imputato, condizione qui non verificata (non risulta escusso il coimputato Pacifico in primo grado), quindi la Corte di merito non ha errato nel rifiutare la rinnovazione.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Il termine dilatorio (minimo tra notifica e prima udienza) va rispettato con riferimento alla prima udienza successiva alla citazione in appello; per i successivi differimenti non è previsto lo stesso termine dilatorio ed è rimessa alla discrezionalità del giudice la fissazione delle date

  • artt. 179 e 182 cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento alle regole generali sulla notifica e sulla ripetizione degli atti processuali; la Corte ha valutato la regolarità delle notifiche sulla base di tali disposizioni

  • art. 420-bis e art. 420-ter cod. proc. pen.

    Norme sulla contumacia e sulle conseguenze della mancata presenza: la Corte ha ritenuto che la mera rinuncia del difensore domiciliatario, senza prova della dichiarazione di non accettazione, non annulli l'elezione di domicilio e non legittimi automaticamente la nullità della dichiarazione di contumacia

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: il diritto alla rinnovazione senza esclusione di discrezionalità sussiste solo quando le prove erano già state ammesse e assunte in primo grado in assenza dell'imputato; se la prova non è stata raccolta in primo grado manca il presupposto per la rinnovazione 'di diritto' e la Corte d'appello può valutare la necessità e la pertinenza delle integrazioni

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di enunciazione succinta dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto formulato nei limiti richiesti

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe/estensioni

    Norme emergenziali che hanno autorizzato il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; qui applicate per la modalità di trattazione del procedimento

Massime di principio

  • Il termine dilatorio tra notifica e udienza in appello va rispettato rigorosamente solo per la prima udienza successiva alla citazione: i successivi differimenti possono essere notificati con termini più brevi se motivati e adeguatamente comunicati
  • La notifica personale "a mani" dell'imputato (notifica diretta) sanifica eventuali problematiche connesse alla revoca dell'elezione di domicilio; pertanto la notifica personale è il mezzo più sicuro per garantire conoscenza dell'atto
  • Per eccepire con successo la nullità della citazione o della notifica dovuta alla rinuncia del difensore domiciliatario occorre allegare e provare la concreta mancanza di conoscenza dell'atto (es. produzione della dichiarazione di non accettazione delle notifiche da parte del domiciliatario) e non limitarsi a denunce generiche
  • La rimessione in termini per impugnare una sentenza contumaciale non determina automaticamente il diritto illimitato alla rinnovazione istruttoria: tale diritto opererà senza discrezionalità solo se le prove erano già state ammesse e assunte in primo grado in assenza dell'imputato; in tutti gli altri casi la Corte d'appello conserva il potere di valutare l'ammissibilità, pertinenza e rilevanza delle prove richieste
  • In presenza di più orientamenti giurisprudenziali, il giudice di merito ha margine di discrezionalità nel bilanciare esigenze di effettività della difesa e ragioni di economia e rilevanza processuale; la mancata richiesta o la mancanza di presupposti probatori documentali indebolisce il mezzo di impugnazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.