Cassazione Civile, Ordinanza n. 27929/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società debitrice. Quest'ultima proponeva opposizione, ma il Tribunale la dichiarava inammissibile per tardività; la Corte d'appello confermava. In cassazione la società debitrice proponeva ricorso affidato a tre motivi, ma la Corte non esaminava il merito perché rilevava preliminarmente un vizio di procedibilità: mancato regolare deposito della copia autentica della sentenza impugnata, del ricorso e della relata di notificazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Le attestazioni di conformità apposte sui documenti depositati risultavano infatti sottoscritte con firma digitale e non con firma autografa, in contrasto con i requisiti richiesti dalla disciplina richiamata e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. La controparte costituita non aveva depositato copia autentica idonea a sanare il difetto, mentre la società intimata era rimasta contumace in cassazione. La Corte, quindi, ha dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato regolare deposito della documentazione prescritta dall'art. 369 c.p.c., poiché le attestazioni di conformità delle copie analogiche della sentenza impugnata, del ricorso e della relata di notifica erano prive di sottoscrizione autografa del difensore. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo, senza esaminare i motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Il deposito in cassazione della documentazione prescritta è condizione di procedibilità del ricorso; il mancato regolare deposito comporta improcedibilità quando non ricorrano le ipotesi sananti individuate dalla giurisprudenza.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nelle ipotesi previste.
art. 376 c.p.c.
Richiamato insieme agli altri articoli sul procedimento camerale in cassazione.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la definizione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore e per il deposito di memorie.
art. 9, commi 1 bis e 1 ter, L. 21 gennaio 1994 n. 53
Le attestazioni di conformità delle copie analogiche devono rispettare le forme previste; la sottoscrizione con firma digitale, anziché autografa, non è stata ritenuta regolare.
art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012
È la base normativa del deposito di copia analogica della decisione impugnata con attestazione di conformità; il difetto può essere sanato solo nei casi indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato in relazione alla notificazione via PEC e alla disconoscenza della conformità della copia informale all'originale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica o regolarmente asseverata della decisione impugnata, del ricorso e della relata di notificazione costituisce adempimento indispensabile ai fini della procedibilità.
- La mancanza o irregolarità dell'attestazione di conformità delle copie analogiche può essere sanata solo se il controricorrente depositi copia autenticata oppure non disconosca la conformità della copia informale all'originale; se la controparte resta intimata o disconosce la conformità, l'onere di sanatoria grava sul ricorrente sino all'udienza o all'adunanza camerale.
- Le attestazioni di conformità devono rispettare le forme previste dalla disciplina speciale sulle notificazioni e sul deposito telematico; una sottoscrizione non conforme alle prescrizioni formali può determinare improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e applica la regola della soccombenza per le spese, oltre agli effetti sul contributo unificato.
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