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Sentenza

Sentenza n. 2656/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Francavilla di Sicilia sulla domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della l. 326/2003, nonostante il sollecito del 24 febbraio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un appartamento realizzato in parziale difformità dal titolo edilizio originario mediante, tra l’altro, modifiche alla copertura, balconi, abbaini e diversa distribuzione interna, aveva presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della l. 326/2003. Nel corso dell’istruttoria aveva prodotto le integrazioni richieste dal Comune e dalla Soprintendenza e pagato le oblazioni; la Soprintendenza aveva inoltre espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica con nota del 18 maggio 2020. Lamentava che il Comune non avesse concluso il procedimento e che fosse rimasto senza risposta anche il sollecito trasmesso via PEC il 24 febbraio 2026. Deduceva la violazione dell’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 della l. 241/1990, il contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché l’ingiustificata inerzia e l’assenza di adeguata attività istruttoria e valutativa, anche alla luce del parere paesaggistico favorevole. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune non si è costituito; le amministrazioni regionali si sono costituite con atto di pura forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il termine per concludere il procedimento di condono è di ventiquattro mesi e che, decorso tale termine senza che ricorrano gli ulteriori presupposti per la formazione del silenzio-assenso, l’inerzia è contestabile con l’azione avverso il silenzio-inadempimento. Quanto al termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a., il Collegio ha seguito l’orientamento per cui esso non opera come termine decadenziale in senso proprio: un sollecito stragiudiziale che manifesti la persistente volontà di ottenere il provvedimento consente di far valere nuovamente l’interesse all’azione. Il ricorrente aveva sollecitato il Comune il 24 febbraio 2026, sicché sussistevano legittimazione e interesse ad agire. Il Comune è stato condannato a definire la domanda di condono entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 90 giorni. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, la P.A. ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il termine generale stabilito dall’ordinamento.

    L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla disciplina applicabile.

  • art. 32, comma 25, l. 326/2003

    il termine per la conclusione del procedimento di condono edilizio, in base all’art. 35, comma 18, della l. 47 del 1985 (norma applicabile anche al condono ex l. 326/2003, di conversione del D.L. 269/2003, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 32, comma 25 di quest’ultima legge) è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda.

    Il richiamo contenuto nell’art. 32, comma 25, della l. 326/2003 rende applicabile al terzo condono il termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 35, comma 18, della l. 47/1985.

  • art. 35, comma 18, l. 47/1985

    il termine per la conclusione del procedimento di condono edilizio, in base all’art. 35, comma 18, della l. 47 del 1985 (norma applicabile anche al condono ex l. 326/2003, di conversione del D.L. 269/2003, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 32, comma 25 di quest’ultima legge) è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda.

    Il procedimento di condono deve concludersi entro ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda; scaduto il termine, in assenza dei presupposti aggiuntivi per il silenzio-assenso, l’inerzia può essere fatta valere con l’azione avverso il silenzio.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    l’azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

    L’azione può essere proposta finché perdura l’inadempimento; il Collegio interpreta il limite annuale in modo non decadenziale in senso proprio, riconoscendo che un successivo sollecito idoneo a manifestare la persistenza dell’interesse consente di agire nuovamente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio disciplinato dalla l. 326/2003, il termine per la conclusione è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, in forza del richiamo all’art. 35, comma 18, della l. 47/1985; decorso tale termine, se non ricorrono gli ulteriori presupposti per il silenzio-assenso, l’inerzia è contestabile con l’azione avverso il silenzio-inadempimento.
  • Il limite di un anno previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. per proporre l’azione avverso il silenzio non costituisce, secondo l’interpretazione accolta, una decadenza sostanziale dall’azione: un sollecito stragiudiziale che manifesti la persistente volontà di ottenere il provvedimento può integrare la riproposizione dell’istanza e rendere nuovamente attuale l’interesse ad agire.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad acta

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