Cassazione Civile, Ordinanza n. 19155/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva negato il superiore inquadramento e, quindi, il diritto alle differenze retributive richieste. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di essere inquadrato in una qualifica superiore rispetto a quella posseduta, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, su impugnazione della società datrice, la decisione era stata riformata perché il giudice di secondo grado aveva ritenuto non correttamente individuato il discrimine tra le qualifiche contrattuali in gioco, valorizzando la centralità della complessità delle mansioni e non soltanto il grado di autonomia. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 dell’Accordo Nazionale 24 aprile 1987 per i pubblici servizi di trasporto e degli artt. 1362 e segg. c.c., nonché error in procedendo e vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo. Sosteneva che la Corte territoriale avesse male interpretato il CCNL/accordo collettivo e non avesse correttamente raffrontato le declaratorie e le mansioni svolte. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che il giudice di merito aveva correttamente svolto il procedimento trifasico di inquadramento (accertamento delle mansioni svolte, individuazione delle declaratorie collettive, raffronto tra le due) e che la censura tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. È stato valorizzato che la Corte d’appello aveva considerato le attività concretamente svolte dal lavoratore, aveva confrontato le declaratorie dei livelli contrattuali e aveva escluso che la mera gestione dei titoli di viaggio integrasse attività complesse richiedenti adeguata preparazione professionale o specialistiche responsabilità di coordinamento.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto forma di violazione di legge quando la censura investe, in sostanza, l'accertamento fattuale e interpretativo compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; resta solo il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il livello minimo costituzionale; mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà integrano nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione mancante o radicalmente viziata determina nullità della sentenza per carenza del requisito essenziale di validità.
artt. 1362 e segg. c.c.
L'interpretazione delle clausole collettive va svolta secondo i criteri ermeneutici contrattuali; nel caso, la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della declaratoria contrattuale adottata dal giudice di merito.
art. 3 Accordo Nazionale 24 aprile 1987
Richiamato come parametro di inquadramento delle qualifiche nel settore del trasporto pubblico; la Corte ha ritenuto corretta la lettura del contenuto professionale dei livelli.
art. 4 Accordo Nazionale 24 aprile 1987
Richiamato insieme all'art. 3 ai fini del raffronto tra le qualifiche contrattuali e dell'individuazione del livello spettante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio volto al riconoscimento di un superiore inquadramento professionale, il giudice di merito deve procedere secondo il metodo trifasico: accertare in fatto le mansioni svolte, individuare le declaratorie contrattuali applicabili e raffrontarle per verificare la corrispondenza tra attività svolte e livello richiesto.
- La differenza tra qualifiche non va ricostruita in astratto sulla sola base del grado di autonomia, ma attraverso il contenuto professionale concretamente descritto dalle declaratorie collettive e dagli specifici profili professionali del contratto collettivo.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio o dell'apprezzamento delle mansioni: la censura è ammissibile solo se il giudice di merito omette del tutto l'esame di un fatto decisivo o se la motivazione è mancante nei limiti del minimo costituzionale.
- Le espressioni contrattuali generiche o qualitative, come "attività complesse" o qualifiche che richiedono preparazione professionale, possono essere chiarite mediante il confronto con i profili professionali specifici previsti dal contratto collettivo per i vari livelli.
- Quando le mansioni accertate consistono in attività esecutive o accessorie prive di specializzazione, di coordinamento di personale o di peculiare complessità professionale, non è giustificato il riconoscimento della qualifica superiore.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19105/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19106/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19107/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19108/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19111/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19113/2023 del 06/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →