Sentenza n. 7047/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione X - Ispettorato Territoriale Lombardia, del 19 luglio 2022, relativo alla “Richiesta riattivazione impianto Valcava 100.300 come da concessione n. 900046 e autorizzazione a seguito di ottimizzazione impianti del 27 febbraio 1996 CIRCOSTEL Lombardia, prot. del 22/06/2022”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale che ha comunicato di non dare seguito all’istanza di riattivazione dell’impianto radiofonico di Valcava
Esito
Favorevole al ricorrente (emittente radiofonica)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto la riattivazione dell’impianto radiofonico operante sulla frequenza FM 100.300 MHz, richiamando una precedente concessione e autorizzazione ministeriale, nonché una complessa vicenda giudiziaria riguardante emittenti operanti su frequenze interferenti o contigue. L’Amministrazione aveva negato di dare seguito all’istanza ritenendo, da un lato, non definitiva una sentenza civile di revocatoria ordinaria relativa alla cessione delle risorse radiofoniche a favore della controinteressata e, dall’altro, che la revocatoria non producesse effetti restitutori o traslativi delle concessioni. La ricorrente ha dedotto violazione delle garanzie partecipative e difensive, degli obblighi di motivazione, dei principi di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione e leale collaborazione, nonché eccesso di potere per sviamento e illogicità, violazione della disciplina in materia di radiodiffusione, del giudicato civile e dell’efficacia esecutiva delle sentenze. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale meramente interlocutorio e non immediatamente lesivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Pur essendo normalmente non impugnabili gli atti endoprocedimentali, la nota impugnata aveva comunicato in modo espresso che non si sarebbe dato seguito alla richiesta, determinando così un arresto del procedimento attivato dalla società e assumendo natura immediatamente lesiva, assimilabile a un atto soprassessorio. Nel merito, il TAR ha rilevato un radicale difetto di motivazione e di istruttoria: l’Amministrazione aveva fondato il diniego esclusivamente sulla non definitività e sugli effetti della sentenza civile di revocatoria, sebbene tale sentenza fosse stata indicata dalla ricorrente soltanto come fatto storico nell’ambito di una vicenda più ampia e complessa. L’Amministrazione non aveva quindi esaminato effettivamente l’istanza né svolto un’adeguata istruttoria sull’intera situazione, tenendo conto anche delle sopravvenienze e degli ulteriori sviluppi dei procedimenti giudiziari. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il ricorso è stato accolto, con annullamento della nota e obbligo dell’Amministrazione di proseguire il procedimento avviato con l’istanza. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra tutte le parti; è stata inoltre rimossa la precedente condanna della ricorrente alle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; per tale ragione le questioni ulteriori sono state assorbite, essendo necessario che l’Amministrazione esamini nuovamente l’istanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 2901 c.c.
Richiamato dall’Amministrazione con riferimento alla sentenza civile di revocatoria ordinaria, la cui rilevanza non è stata ritenuta sufficiente a esaurire l’esame dell’istanza amministrativa.
art. 2909 c.c.
Invocato dalla ricorrente con riferimento al giudicato civile; il TAR non ha deciso nel merito tale censura, ritenendo necessario il previo esercizio del potere amministrativo.
art. 282 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione all’efficacia esecutiva delle sentenze; la questione è stata assorbita.
art. 28, comma 2, d.lgs. 177/2005
Richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta; il TAR non ha esaminato specificamente la censura.
art. 15 d.lgs. 208/2021
Indicato quale disposizione sostitutiva dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 177/2005; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Un atto endoprocedimentale è normalmente impugnabile soltanto insieme al provvedimento finale, ma può essere autonomamente impugnato quando, qualificandosi come atto soprassessorio, arresta il procedimento avviato dal privato e rinvia il soddisfacimento dell’interesse pretensivo a un evento futuro e incerto.
- L’Amministrazione non può arrestare il procedimento limitandosi a valutare una singola circostanza o un documento richiamato dall’istante come mero elemento storico, senza esaminare l’oggetto effettivo dell’istanza e la complessiva vicenda amministrativa e giudiziaria sottostante.
- Un provvedimento che omette l’esame sostanziale dell’istanza e non svolge un’adeguata istruttoria sulla situazione complessiva è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria.
- In presenza di un illegittimo arresto procedimentale, il giudice amministrativo deve annullare l’atto e imporre all’Amministrazione di proseguire il procedimento, senza sostituirsi ad essa nell’esercizio di poteri non ancora esercitati.
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