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Sentenza

Sentenza n. 1395/2026 - Torino, Sezione 3

per l'esecuzione ed ottemperanza della sentenza definitiva n. 624/2024 del tribunale ordinario di Torino sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici: 2021/2022 e 2022/2023.

Giustizia amministrativa202600273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, n. 624/2024, relativa al pagamento del bonus carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 a titolo di bonus carta docente. Il giudicato era comprovato dall’attestazione prevista dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed era stato notificato all’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza pagamento, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l’Amministrazione: nell’ottemperanza l’entità del credito deve essere determinata sulla base del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali, verificando capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi ai sensi degli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza

    La sentenza definitiva del giudice ordinario costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Le amministrazioni dello Stato dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere verificate sulla base del titolo giudiziale e delle disposizioni codicistiche applicabili; i conteggi della parte privata non sono vincolanti per l’Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione delle spese a favore del difensore antistatario

    Le spese di lite possono essere distratte in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva per l’eventuale onere del contributo unificato posto a carico dell’Amministrazione secondo legge.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’Amministrazione non adempia spontaneamente.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il creditore può promuovere l’azione di recupero coattivo nei confronti dell’Amministrazione statale, incluso il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria, l’importo indicato dal creditore non è vincolante in modo definitivo: l’Amministrazione o il commissario ad acta devono determinare il credito effettivamente dovuto sulla base del titolo, delle norme applicabili, degli eventuali pagamenti parziali e della corretta misura e decorrenza degli interessi.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile scadenza del termine e a un’apposita istanza del creditore.
  • Quando l’attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso specifico per l’esecuzione dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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