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Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 17691 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva su un contenzioso tributario definibile tramite la procedura di "definizione agevolata" prevista dal D.L. n.193 del 2016, convertito in legge. Dopo l'udienza pubblica è stata depositata dall'Agenzia documentazione che attestava la regolare e completa definizione della controversia e il perfezionamento dei pagamenti dovuti da parte del ricorrente. Si è quindi posto il problema dell'effetto di tale definizione sul procedimento: estinzione del giudizio, regolamentazione delle spese e disciplina del contributo unificato (in particolare se dovesse essere raddoppiato).

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito del perfezionamento della definizione agevolata e dei relativi pagamenti. Ha disposto la compensazione delle spese processuali (ossia nessuna parte soccombente onerata in via definitiva), rilevando che la definizione agevolata giustifica tale compensazione. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente, ritenendo che il raddoppio si applichi soltanto nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità; trattandosi di una misura eccezionale e sanzionatoria, va interpretata restrittivamente e non per analogia. Il provvedimento è stato sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell'estensore ai sensi dell'art.132 c.p.c. a causa dell'emergenza Covid-19.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 193 del 2016 (convertito in legge)

    La normativa sulla "definizione agevolata" è stata interpretata come idonea a estinguere il giudizio una volta perfezionati i pagamenti previsti; l'adesione e il perfezionamento della procedura determinano l'estinzione della controversia.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1 quater; comma 1 bis

    L'art.13 disciplina il contributo unificato: il tribunale ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo (raddoppio) previsto dall'art.13, comma 1 bis, quando il giudizio si estingue per definizione agevolata; dunque il raddoppio non si applica.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    L'art.132 c.p.c. consente la sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente in caso di impedimento dell'estensore; qui è stato richiamato per giustificare la firma monocratica dovuta all'emergenza Covid-19.

Massime di principio

  • L'adesione e il perfezionamento della procedura di definizione agevolata (es. D.L. n.193/2016) estinguono il giudizio tributario relativo agli atti ricompresi nella definizione.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, è comune che il giudice disponga la compensazione delle spese processuali, specialmente se la definizione normalizza la posizione debitoria del contribuente.
  • Il raddoppio del contributo unificato è una sanzione pecuniaria eccezionale e va interpretata restrittivamente: si applica nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, non in caso di estinzione per definizione/adempimento del ricorrente.
  • Nei casi di estinzione per definizione, il giudice deve verificare l'effettivo perfezionamento dei pagamenti/documentazione prima di dichiarare l'estinzione e decidere sulle spese e sul contributo unificato.
  • La firma del provvedimento da parte del solo Presidente è ammissibile in presenza di impedimento dell'estensore, anche per eventi straordinari (es. emergenza sanitaria), ai sensi dell'art.132 c.p.c.

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