Cassazione Civile, Ordinanza n. 19746/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività prima con un contratto a tempo determinato e poi con un contratto di apprendistato professionalizzante, poi interrotto per un licenziamento orale del 2 agosto 2010. In giudizio chiedeva l'accertamento della prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato per nullità del termine finale, la declaratoria di inefficacia del licenziamento, la reintegrazione e il risarcimento del danno, oltre alle differenze retributive. La Corte d'appello gli dava ragione, valorizzando una comunicazione UNILAV inviata dalla società alla Provincia, dalla quale risultava la cessazione del rapporto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo così assolto l'onere probatorio sulla provenienza datoriale dell'atto e non provata dalla società la forma scritta ad substantiam del recesso, nonché applicabile la tutela reale ex art. 18 L. 300/1970. In cassazione la società deduceva violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., sostenendo che spettasse al lavoratore provare che la cessazione fosse ascrivibile alla volontà del datore e che la prova non poteva essere tratta da una certificazione UNILAV proveniente da un terzo; in via subordinata contestava genericamente un possibile errore materiale nella compilazione del documento e affermava di aver eccepito che il rapporto si era invece concluso per dimissioni. La Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile: ha confermato che la comunicazione UNILAV, quale documento proveniente dalla stessa società, era idonea a dimostrare il fatto del licenziamento e quindi a soddisfare l'onere del lavoratore; ha escluso la violazione dell'art. 2702 c.c. perché il valore probatorio derivava dalla provenienza della comunicazione datoriale richiamata nella certificazione amministrativa; ha dichiarato generiche e quindi inammissibili le doglianze su un errore materiale e sulla dedotta cessazione per dimissioni, non essendo state specificamente localizzate negli atti e non risultando dalla sentenza impugnata né una diversa eccezione né un'omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'illegittimità del licenziamento orale, l'obbligo di reintegrazione e il risarcimento commisurato alle retribuzioni perdute, oltre alle differenze retributive. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. È stata reputata inammissibile anche la domanda del controricorrente relativa alla liquidazione delle spese della fase cautelare/inibitoria per difetto di prova della costituzione e dell'attività difensiva svolta in tale fase.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare la cessazione del rapporto per licenziamento è stato ritenuto assolto dal lavoratore mediante la comunicazione UNILAV proveniente dal datore di lavoro.
art. 2702 c.c.
non vi è violazione della norma quando il documento valorizzato deriva dalla provenienza della comunicazione datoriale, richiamata nella certificazione amministrativa.
art. 18 L. n. 300/1970
la tutela reale è applicabile nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla legge n. 92/2012, ove non sia provata l'insussistenza del requisito dimensionale da parte del datore di lavoro.
L. n. 92/2012
richiamata solo per delimitare temporalmente la disciplina dell'art. 18 applicabile al caso.
art. 112 c.p.c.
la censura relativa alle dimissioni era inammissibile anche perché non risultava un'omessa pronuncia su una questione effettivamente proposta.
art. 373 c.p.c.
richiamato per la fase di inibitoria, ma la domanda di spese relativa è stata dichiarata inammissibile per difetto di prova dell'attività difensiva.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la prova della cessazione del rapporto per iniziativa datoriale può essere desunta anche da una comunicazione amministrativa proveniente dal datore di lavoro e da questi imputabile, ove il documento attesti il licenziamento.
- La censura di violazione dell'art. 2702 c.c. è infondata quando il giudice attribuisca efficacia probatoria a un documento in ragione della sua provenienza dalla parte che lo ha formato o comunicato, pur se veicolato da un atto amministrativo successivo.
- Le deduzioni difensive formulate in cassazione devono indicare in modo specifico dove e come la questione sia stata già proposta nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Le allegazioni meramente ipotetiche o generiche, come il possibile errore materiale nella compilazione di una comunicazione, non consentono di superare la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.
- Per l'applicazione della tutela reale ex art. 18 Stat. lav. nella disciplina previgente alla riforma del 2012, il datore di lavoro che ne contesti l'operatività deve dimostrare l'insussistenza del requisito dimensionale.
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