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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21075/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevata la colpa nella proposizione del ricorso che ha determinato la causa di inammissibilità, al versamento di Euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Deduceva, in modo del tutto generico, l'omessa motivazione circa il mancato proscioglimento. Tuttavia, dal testo risulta che in appello egli aveva rinunciato proprio a quel motivo con l'atto scritto con cui aveva chiesto di accedere al concordato. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso privo di specificità e inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di appello che ha accolto la richiesta di concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità totale del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende presuppone una causa di inammissibilità determinata da colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca in modo generico un vizio di motivazione senza confrontarsi con la decisione impugnata e senza specificare le ragioni dell'errore denunciato.
  • Non può essere utilmente riproposto in cassazione un motivo al quale la parte abbia espressamente rinunciato nel precedente grado di giudizio, specie quando la rinuncia sia intervenuta nell'ambito di una richiesta di concordato.
  • Quando il ricorso è dichiarato totalmente inammissibile, la Corte può procedere senza formalità e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione alla Cassa delle Ammende se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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