Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 763 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF applicate negli anni 2009, 2010 e 2012 su somme corrisposte dall'INPDAP/INPS. Sosteneva che tali somme avessero natura esclusivamente risarcitoria, essendo state liquidate per il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione a un corso-concorso per la dirigenza, e che pertanto non fossero imponibili. L'Ufficio sosteneva invece che le somme reintegrassero differenze stipendiali e costituissero redditi sostitutivi di lavoro dipendente, imponibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR 917/1986.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio. Ha ritenuto imponibili le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito e quello che la contribuente avrebbe percepito come dirigente, compresa la quota riferita all'indennità di anzianità, perché sostitutive di redditi di lavoro dipendente. Ha invece escluso da tassazione la quota, pari al 10% dell'importo complessivo, liquidata dal TAR a titolo di danno esistenziale, qualificandola come risarcimento di danno emergente. È stato quindi confermato l'annullamento dell'imposizione soltanto con riferimento al danno esistenziale e confermata la tassazione per il resto. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, DPR 917/1986 (TUIR)

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (...) e le indennità conseguite anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (...) costituiscono redditi della stessa natura di quelli sostituiti o perduti.

    Le somme risarcitorie sono imponibili quando sostituiscono redditi perduti o non percepiti; non sono invece imponibili quando compensano un danno emergente o una perdita patrimoniale non riconducibile alla sostituzione di reddito.

  • Art. 49 DPR 917/1986 (TUIR)

    Quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro.

    Le somme che reintegrano differenze retributive o trattamenti economici collegati a un rapporto di lavoro mantengono la natura di reddito di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione.

  • Sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato

    Le decisioni amministrative hanno riconosciuto alla contribuente somme parametrate alla differenza tra il trattamento effettivamente percepito e quello dirigenziale, oltre a una quota per danno esistenziale. La Commissione ha distinto le due componenti secondo la loro effettiva funzione economica.

Massime di principio

  • Per stabilire se un risarcimento è imponibile occorre guardare alla sua natura sostanziale e alla funzione economica concreta, non alla sola qualificazione formale contenuta nel provvedimento o nell'accordo.
  • Le somme che sostituiscono stipendi, emolumenti, differenze retributive o altri redditi non percepiti sono normalmente imponibili come il reddito sostituito.
  • Le somme destinate a compensare un danno emergente o un danno non patrimoniale, come il danno esistenziale, non costituiscono reddito imponibile se non sostituiscono una specifica perdita reddituale.
  • Quando un unico risarcimento comprende componenti diverse, è necessario separare le quote riferibili alla perdita di reddito da quelle riferibili a danni autonomi non reddituali.
  • La qualificazione operata dal giudice che liquida il risarcimento è rilevante, ma l'autorità tributaria può verificare la funzione effettiva delle somme e tassare la parte che reintegra redditi di lavoro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.