Cassazione Civile, Ordinanza n. 22612/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente sussistente il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello concernente i rapporti con l'ASD G.S. BIKE SCOOTER 2000. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo sulla motivazione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società, con recuperi ai fini IVA e IRAP per l'anno 2012 e conseguente imputazione di maggior reddito IRPEF ai soci. La CTP aveva accolto i ricorsi della società e dei soci; l'Ufficio aveva proposto appello. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo, da un lato, non provata dall'Ufficio l'inesistenza delle prestazioni fatturate e, dall'altro, rispettato il limite di euro 15.000 previsto dall'art. 90 della L. n. 289 del 2002 per le prestazioni rese nei confronti della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva, con primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di pronunciarsi su una specifica parte dell'appello relativa ai recuperi concernenti le operazioni commerciali ritenute inesistenti intercorse tra la società e l'associazione ASD G.S. BIKE SCOOTER 2000. Con secondo motivo denunciava, in via subordinata, nullità per carenza di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la CTR motivato per relationem senza esporre le ragioni della propria adesione alla sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte e autonomamente apprezzabili; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza quando la questione di merito sia stata effettivamente devoluta al giudice e sia decisiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il veicolo di denuncia della nullità della sentenza derivante, nel caso concreto, da violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura di motivazione carente è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo principale; la Corte non ne ha esaminato il merito.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 90 della L. n. 289 del 2002
richiamato dalla CTR come limite quantitativo alle prestazioni svolte nei confronti della società contribuente; la Cassazione non entra nel merito di tale profilo per effetto dell'accoglimento del motivo processuale.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito omette di decidere su un motivo di appello o su una domanda/eccezione di merito ritualmente devoluta e specificamente dedotta, purché la relativa censura sia riportata in cassazione nei suoi esatti termini e con l'indicazione dell'atto in cui fu formulata.
- L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande ed eccezioni di merito autonomamente apprezzabili; non riguarda questioni meramente processuali.
- Per dedurre utilmente il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. in cassazione, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto della domanda o eccezione trascurata, l'atto difensivo o il verbale in cui era stata proposta e la sua decisività rispetto alla decisione impugnata.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza, resta assorbita la censura subordinata relativa alla motivazione della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22552/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22553/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22554/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22555/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22556/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22566/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →