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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16230/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU emessi da un Comune per omessa denuncia e omesso versamento relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, concernenti la comproprietà di cinque immobili inizialmente non censiti in catasto e poi iscritti con attribuzione di rendite presunte. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso è stato rigettato. In cassazione hanno proposto due motivi: con il primo hanno lamentato violazione delle norme sull’attribuzione e notificazione della rendita presunta e delle regole probatorie, sostenendo che il Comune non avesse provato l’esistenza e la rituale notifica degli atti catastali attributivi della rendita presunta, indispensabili per applicare l’IMU; con il secondo hanno dedotto la decadenza del potere di accertamento per l’anno 2012, assumendo che il termine quinquennale dovesse decorrere da un diverso momento e che, comunque, la notifica del 10 agosto 2018 fosse tardiva. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per gli immobili non dichiarati in catasto, la procedura speciale di attribuzione della rendita presunta e la sua notifica generalizzata mediante affissione/pubblicazione producono effetti fiscali idonei a fondare l’imposizione senza necessità di ulteriori specifiche allegazioni negli avvisi di accertamento, salvo contestazioni sulla regolarità del procedimento. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che, per l’IMU dovuta sull’anno 2012, il termine di decadenza per l’accertamento era scaduto il 31 dicembre 2017 e che l’avviso, notificato il 10 agosto 2018, era tardivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo parzialmente il ricorso originario dei contribuenti solo quanto all’IMU 2012. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    come introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto 2022, n. 130

    richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte vi attribuisca un decisivo rilievo nel merito della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la ripartizione dell’onere della prova sulla pretesa impositiva.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti sotto il profilo della valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per affermare la possibilità di impugnazione differita dell’atto attributivo della rendita catastale mai notificato, insieme all’avviso di accertamento.

  • art. 19, commi 8, 9 e 10, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    ha previsto l’obbligo di aggiornamento catastale per gli immobili non dichiarati o oggetto di variazioni non denunciate e l’attribuzione della rendita presunta da parte dell’Agenzia del Territorio.

  • art. 2, comma 36, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262

    richiamato quale base normativa della procedura di censimento e attribuzione della rendita presunta agli immobili non accatastati.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225

    ha disciplinato la notifica degli atti di attribuzione della rendita presunta mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione di un comunicato, con effetti fiscali decorrenti dalla iscrizione in catasto e possibilità di autotutela.

  • art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000, n. 342

    la notifica degli atti attributivi o modificativi della rendita rende efficaci gli atti e fa decorrere il termine di impugnazione; la Corte ribadisce che ciò non esclude l’utilizzabilità fiscale della rendita anche per annualità anteriori, se la variazione materiale è precedente.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    è norma generale sulla base imponibile ICI/IMU, ma la Corte la considera recessiva rispetto alla disciplina speciale degli immobili non dichiarati in catasto.

  • art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    ha soppresso l’obbligo di dichiarazione ICI dal 2007, con decorrenza effettiva dall’operatività del sistema catastale telematico; la Corte ne ricava effetti anche per il regime dell’IMU, nei limiti di compatibilità.

  • art. 13, comma 12-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    nella versione applicabile, fissava il termine di presentazione della dichiarazione IMU; la Corte precisa che il termine introdotto dal 2013 non era applicabile all’anno d’imposta 2012 nel modo ritenuto dal giudice d’appello.

  • art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    stabilisce il termine decadenziale quinquennale per gli avvisi di accertamento dei tributi locali, da computarsi in relazione all’anno in cui dichiarazione o versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

  • art. 1, comma 171, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    estende il nuovo regime decadenziale anche ai rapporti d’imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

  • art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato come criterio guida di interpretazione in senso favorevole alla chiarezza dell’azione amministrativa e del rapporto tributario.

  • art. 6, comma 4, l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato anch’esso come criterio interpretativo generale nelle controversie tributarie.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Massime di principio

  • Per gli immobili non dichiarati in catasto, la disciplina speciale di attribuzione della rendita presunta prevale sulla disciplina generale della rendita catastale e consente l’utilizzo fiscale della rendita ai fini IMU anche per annualità anteriori, purché il procedimento di attribuzione e pubblicazione/notifica sia stato regolarmente eseguito.
  • L’ente impositore, ai fini della motivazione dell’avviso IMU, non deve riprodurre integralmente gli atti catastali o dimostrare in giudizio ogni passaggio dell’attribuzione della rendita se essa risulta efficacemente attribuita e opponibile; le contestazioni sulla formazione della rendita vanno rivolte, di regola, contro l’atto catastale e il relativo legittimato passivo.
  • La notifica dell’atto attributivo o modificativo della rendita catastale segna il momento di efficacia dell’atto e di decorrenza del termine di impugnazione, ma non impedisce, una volta perfezionata, l’applicazione della rendita anche a periodi d’imposta anteriori quando la variazione materiale preesiste.
  • Per gli avvisi di accertamento dei tributi locali, il termine decadenziale di cui all’art. 1, comma 161, l. 296/2006 decorre dall’anno in cui la dichiarazione o il versamento erano dovuti; se l’obbligo dichiarativo sorge in un determinato anno, il quinquennio va computato da tale annualità secondo la disciplina vigente ratione temporis.
  • Se il giudice di merito applica a un’annualità d’imposta una disciplina sopravvenuta sulla decorrenza dell’obbligo dichiarativo, senza considerare il regime specificamente vigente per quell’anno, incorre in errore di diritto sulla decadenza dell’azione accertativa.
  • Quando il ricorso riguarda una pluralità di avvisi di accertamento relativi a più annualità, l’accoglimento solo per alcune annualità può giustificare la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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