Cassazione Penale, Sentenza n. 19216/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha constatato che il decreto di sequestro probatorio era adeguatamente motivato rispetto alla pertinenza e alla finalità probatoria e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva revocato il sequestro
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero (arma, caricatore e cartucce). Il PM aveva disposto il sequestro per verificare, in fase di indagini preliminari, la natura dell'oggetto rinvenuto (se pistola reale o altro, ad es. una riproduzione o un tatuaggio) e per consentire il riconoscimento da parte della persona offesa; il tribunale del riesame aveva invece ritenuto che non si dovesse mantenere per anni il vincolo reale sul bene legalmente detenuto e aveva annullato il sequestro
Norme richiamate
art. 253 c.p.p.
La norma sul sequestro probatorio richiede motivazione specifica in ordine alla pertinenza dei beni rispetto al reato e alla finalità probatoria perseguita; la Corte ha ritenuto che tale motivazione sussistesse nel caso per consentire accertamenti immediati sulla natura dell'arma e sul suo eventuale utilizzo ai fini intimidatori
art. 257 c.p.p.
Competenza del tribunale per il riesame degli atti cautelari: la Corte osserva che il giudice del riesame non può sostituirsi impropriamente alla valutazione del pubblico ministero sul nesso pertinenziale quando la motivazione del decreto è conforme ai criteri di legge
art. 125 c.p.p.
Richiamata nel motivo di ricorso per vizio di legge insieme all'art. 253; la Corte valuta il rispetto delle garanzie procedurali nella formazione del decreto di sequestro probatorio
art. 612 c.p.
Norma sostanziale relativa al fatto contestato (circostanza fattuale di minaccia o condotta intimidatoria): la natura del bene sequestrato era direttamente rilevante per la qualificazione e l'accertamento del reato ipotizzato
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348)
Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio richiede motivazione specifica in relazione al fatto, alla natura del bene e alla finalità probatoria; la Corte ha applicato tale orientamento valutando la congruità della motivazione del PM
Massime di principio
- Il sequestro probatorio è legittimo se il decreto contiene una motivazione specifica che spiega il nesso di pertinenza tra i beni e il reato e la concreta finalità probatoria perseguita (non basta un mero richiamo normativo)
- Quando l'accertamento richiesto è essenziale per qualificare il fatto (es. stabilire se un oggetto è un'arma reale o una contraffazione/tatuaggio) il sequestro può essere disposto già in fase di indagini preliminari per evitare che l'attesa del dibattimento comprometta la prova
- Il giudice del riesame controlla la legittimità e l'adeguatezza della motivazione, ma non può sostituirsi al PM con valutazioni di merito non consentite in sede di impugnazione cautelare quando la motivazione è congrua
- Deve sempre operare un bilanciamento tra interesse probatorio e limitazione dei diritti del detentore del bene: la motivazione deve anche considerare la natura del bene e l'incidenza della misura sul legittimo possesso, indicando perché misure meno intrusive non sono sufficienti
- In casi dubbi circa la natura dell'oggetto (es. possibile tatuaggio o riproduzione) il sequestro per perizia tecnica è uno strumento adeguato per preservare la prova e chiarire la qualificazione giuridica della condotta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19117/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19119/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19120/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19121/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19122/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19123/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →