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Sentenza

Sentenza del 24/11/2021 n. 36546 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva notificato avviso d'accertamento per il 2005 rettificando la plusvalenza da cessione di partecipazione che la società aveva assoggettato a imposizione solo per il 9% ritenendo applicabile il regime PEX (D.P.R. 917/1986, art.87). Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano annullato l'atto ritenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dai poteri di accertamento perché non poteva essere applicata la disciplina del "raddoppio dei termini" (D.P.R. 600/1973, art.43, comma 3). L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione sostenendo che il raddoppio si applica quando sussiste l'obbligo di denuncia penale ex art.331 c.p.p. per reati del D.Lgs.74/2000 (in particolare art.4), e che le Commissioni avevano errato nel non ritenere integrati seri indizi di reato e nel sindacare profili penali demandati al giudice penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per riesame. La Corte ha affermato che, ai fini del raddoppio dei termini, è sufficiente l'obbligo di denuncia penale (ossia la sussistenza di seri indizi che impongono la denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p.) e non la sua effettiva presentazione; ha altresì rilevato che il giudice tributario non può decidere sulla sussistenza del reato penale ma solo verificare l'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia. Ha inoltre censurato la CTR per non aver valutato correttamente le circostanze allegate dall'Ufficio che potevano integrare il reato di dichiarazione infedele (D.Lgs.74/2000, art.4). La causa è dunque rinviata per la valutazione di merito coerente con tali principi e per decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3

    Il raddoppio dei termini di accertamento si applica quando sussistono seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art.331 c.p.p.; per la Corte è sufficiente l'obbligo di denuncia e non l'effettiva presentazione della denuncia.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Definisce il reato di dichiarazione infedele; la Corte ha ritenuto che la mera indicazione in dichiarazione di un elemento attivo per un ammontare inferiore al reale possa integrare, anche senza mezzi fraudolenti, gli indizi utili ai fini dell'obbligo di denuncia.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20

    Stabilisce il regime del "doppio binario" tra procedimento penale e procedimento tributario; la Corte ricorda che il giudice tributario non può sindacare la responsabilità penale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87

    Norma sulla partecipation exemption (PEX); nella fattispecie l'Ufficio contestava il requisito della durata minima del possesso della partecipazione, incidenza sulla tassazione della plusvalenza.

  • Art. 331 c.p.p.

    Imposta l'obbligo di denuncia in presenza di notizie di reato; la Corte interpreta che l'esistenza dell'obbligo (ossia dei seri indizi) attiva gli effetti del raddoppio dei termini ai fini tributari.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3

    Analogo istituto al raddoppio dei termini per l'IVA; richiamato per i principi applicabili anche in tema IRPEF/IRES con richiamo alla giurisprudenza costituzionale.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 24 (conv. L. n. 248/2006)

    Novella normativa che ha introdotto il raddoppio dei termini nelle versioni applicabili ratione temporis; la Corte precisa che il raddoppio si applica anche con riferimento ad annualità anteriori purché i termini non fossero già scaduti alla data di entrata in vigore.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Norma processuale sul grado di sindacato consentito in Cassazione; menzionata nelle censure relative all'error in procedendo della CTR nella valutazione dell'ipotesi di reato.

Massime di principio

  • Il "raddoppio dei termini" per l'accertamento tributario si attiva quando sussistono seri indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p.; non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia.
  • La disciplina del raddoppio può operare ratione temporis anche per annualità anteriori all'entrata in vigore della novella normativa, purché i termini originari non fossero già definitivamente scaduti.
  • Il giudice tributario non può decidere sulla responsabilità penale: può solo verificare se sussistono i presupposti che hanno imposto all'Amministrazione l'obbligo di denunciare (ossia la presenza di seri indizi).
  • Se il contribuente contesta la decorrenza dei termini perché ritiene illegittimo il raddoppio, deve puntare sulla carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia (mancanza di seri indizi), non sulla sussistenza del reato in senso pieno.
  • Quando l'Ufficio allega circostanze che, in astratto, possono integrare la fattispecie di dichiarazione infedele (es. indicazione della non imponibilità o di un ammontare inferiore), il giudice tributario deve valutare l'esistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia e non escludere a priori la configurabilità del reato.
  • In caso di cassazione per errata applicazione dei criteri sul raddoppio dei termini, la Corte rinvia la causa al giudice di merito per nuovo esame coerente con i principi di diritto enunciati, incluse decisioni sulle spese.

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