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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06890/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di rimborso IMU presentata da una società di leasing per gli anni 2012, 2013 e 2014, relativa a immobili concessi in locazione finanziaria a terzi. I contratti erano stati risolti anticipatamente per inadempimento dell'utilizzatore, ma i beni non erano stati materialmente restituiti. A fronte del silenzio-rifiuto del Comune, la società ha impugnato l'atto sostenendo che, cessato il contratto, il soggetto passivo IMU non potesse più essere l'utilizzatore e che l'imposta non fosse dovuta dalla concedente sino alla riconsegna materiale del bene. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, assumendo che la CTR avesse erroneamente identificato il soggetto passivo IMU nella società concedente solo per effetto della risoluzione del leasing, senza considerare la mancata restituzione dei cespiti; la ricorrente invocava anche, in via argomentativa, l'art. 1, comma 672, l. n. 147/2013 sulla TASI, sostenendone l'utilità interpretativa anche per l'IMU.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva negato il rimborso. Ha ribadito che, ai fini IMU, nel leasing immobiliare la soggettività passiva è ancorata all'esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore: quando il contratto viene risolto anticipatamente per inadempimento, il locatario cessa di essere soggetto passivo e l'obbligo d'imposta torna automaticamente in capo alla società concedente, anche se il bene non è stato ancora riconsegnato materialmente. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina TASI sia estensibile o utilizzabile in chiave interpretativa per l'IMU, trattandosi di tributi diversi con presupposti differenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 23/2011

    "Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la soggettività passiva IMU del locatario dipende dal vigente vincolo contrattuale di leasing; cessato il contratto per risoluzione, il locatario non è più soggetto passivo e torna tale il locatore/concedente, indipendentemente dalla mancata riconsegna materiale del bene.

  • art. 1, comma 672, l. n. 147/2013

    "in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto"

    La Corte esclude che tale disciplina, riferita alla TASI, possa essere applicata analogicamente all'IMU o valere come criterio interpretativo, sia perché l'IMU conserva una disciplina propria, sia perché i due tributi hanno presupposti diversi.

  • art. 1, comma 703, l. n. 147/2013

    La Corte valorizza la disposizione per affermare che l'istituzione dell'IUC lascia salva la disciplina applicabile all'IMU, escludendo commistioni interpretative con la TASI.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, la soggettività passiva è correlata non alla mera disponibilità materiale del bene, ma al titolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata; pertanto, la risoluzione del contratto fa cessare la soggettività dell'utilizzatore anche se il bene non sia ancora stato restituito.
  • La mancata riconsegna dell'immobile da parte dell'utilizzatore dopo la risoluzione del leasing non impedisce il ritorno dell'obbligazione tributaria in capo alla società concedente, poiché il presupposto soggettivo dell'IMU segue la cessazione del vincolo contrattuale.
  • La disciplina della TASI non è automaticamente estensibile all'IMU, poiché i due prelievi hanno natura e presupposti differenti; norme dettate per l'uno non possono essere utilizzate per modificare la regola di soggettività passiva dell'altro.
  • In materia tributaria, quando la legge individua il soggetto passivo in base alla durata del contratto di leasing, la "durata" va riferita al permanere del rapporto giuridico e non alla persistente detenzione di fatto del bene.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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